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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che, in parziale riforma del GUP/Tribunale di Bergamo, aveva condannato il ricorrente per il reato di occultamento e/o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. n. 74/2000) relativi agli anni 2013-2014. Il ricorrente articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine al dolo necessario per il reato, sostenendo che la mancata tenuta della contabilità fosse mera negligenza e che non sussistesse intento evasivo; (2) censura sulla qualificazione della condotta come occultamento invece che distruzione e sulla corretta determinazione del momento consumativo ai fini dell'applicabilità della novella del 2015 (con particolare riguardo alla confisca per equivalente introdotta dall'art. 12-bis); (3) analoga censura sulla data di consumazione e sull'irretroattività delle maggiorazioni sanzionatorie e della confisca per equivalente; (4) omissione nella valutazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sollevate concernessero interpretazioni della prova e non un travisamento probatorio deducibile in Cassazione; ha confermato che il dolo specifico è desumibile dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali nonché dalla qualità di titolare di impresa e dai dati di fatturato accertati; ha ritenuto corretta la qualifica del fatto nella forma dell'occultamento (reato permanente) non essendo provata la distruzione e la sua epoca; di conseguenza ha considerato operativa la novella del d.lgs. n. 158/2015 (e l'art. 12-bis sul sequestro/confisca per equivalente) atteso che il reato si è consumato alla data dell'accertamento fiscale (11/07/2018) successiva alla modifica normativa; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per limiti edittali e/o per il fatto che la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione; ha ritenuto non censurabile la valutazione negativa sulle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma dovuta per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10, d.lgs. n. 74/2000

    occultamento o distruzione di documenti contabili

    Il reato può presentarsi nella forma dell'occultamento o della distruzione; richiede il dolo specifico finalizzato all'evasione. È un reato permanente (si considera consumato al momento dell'accertamento fiscale). La Corte ha ritenuto sussistente l'occultamento e il dolo, desumendoli dalla mancata presentazione delle dichiarazioni e dai redditi accertati.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    introdotto dal d.lgs. n. 158/2015 - confisca per equivalente

    La confisca per equivalente si applica se il reato è consumato dopo l'entrata in vigore della disciplina che la prevede; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 12-bis perché il reato è stato consumato alla data dell'accertamento (11/07/2018).

  • d.lgs. n. 158/2015

    novella che ha introdotto art. 12-bis e aumentato il trattamento sanzionatorio

    Modifica rilevante per la quantificazione della pena e per l'introduzione della confisca per equivalente: la Corte l'ha ritenuta applicabile in ragione della natura permanente del reato e della data dell'accertamento.

  • DPR 600/1973 (art. 1 e ss.; art. 43)

    normativa sul controllo delle imposte e conservazione della documentazione

    Stabilisce, fra l'altro, gli obblighi dichiarativi e i termini di conservazione delle scritture contabili; la mancata presentazione delle dichiarazioni previste da tali disposizioni è stata ritenuta indice dell'intento evasivo.

  • DPR 633/1972 (art. 57; art. 21 comma 4; art. 39 comma 3)

    norme IVA sulla conservazione e emissione delle fatture

    Imponendo l'emissione in duplice copia delle fatture e la loro conservazione, consente dedurre che la loro assenza presso il contribuente può essere frutto di occultamento o distruzione; la Corte ha usato tali presunzioni logiche per valutare la condotta.

  • art. 22, d.P.R. n. 600/1973

    obblighi di conservazione ai fini fiscali

    Richiama l'obbligo di conservazione della documentazione fiscale; la violazione contribuisce a fondare la responsabilità penale fiscale quando collegata al dolo evasivo.

  • art. 2214 cod. civ.

    obbligo civilistico di conservazione della contabilità

    Rileva ai fini della prova circa l'obbligo di tenuta delle scritture e della loro conservazione; supporta la valutazione logica sull'esistenza di copie delle fatture presso i terzi emittenti.

  • art. 2 cod. pen.

    principio di irretroattività della legge penale più severa

    La questione temporale della consumazione del reato determina quale disciplina normativa sia applicabile; la Corte ha ritenuto che, essendo il reato permanente, vada applicata la norma vigente alla data dell'accertamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

    Non applicabile nel caso concreto per due ragioni ritenute dalla Corte: (i) il limite edittale massimo del reato così come modificato era superiore a 5 anni; (ii) la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non dedotta in sede di merito, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    limite alle questioni nuove proposte in Cassazione

    Impedisce di sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che erano deducibili in sede di merito; la Corte ha richiamato questo principio in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento o meno delle attenuanti è giudizio di fatto e discrezionale; la Corte ha ritenuto non censurabile la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso le attenuanti in ragione dei precedenti e della valutazione complessiva.

  • d.l. n. 124/2019 conv. in L. n. 157/2019

    modifica del massimo edittale (innalzamento a 7 anni)

    Citato in relazione alle successive modifiche edittali; non ha inciso sulla decisione sostanziale, ma è richiamato come parte del quadro normativo evoluto.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per contestare semplici interpretazioni della prova: bisogna dimostrare un travisamento probatorio decisivo (informazioni inesistenti o omissione di prova decisiva).
  • Il reato di occultamento delle scritture contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000) è di natura permanente: la consumazione si considera al momento dell'accertamento fiscale, con conseguente possibile applicazione della disciplina normativa vigente a quella data.
  • La mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, quando obbligatoria e se accompagnata da attività imprenditoriale e fatturato, può essere elemento indiziario del dolo evasivo.
  • Per qualificare la fattispecie come distruzione (reato istantaneo) il resistente deve provare la condotta commissiva e la data certa della distruzione; in mancanza la qualificazione come occultamento è plausibile.
  • L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è applicabile se il reato ha un limite edittale massimo superiore a 5 anni; inoltre la questione deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di merito, non per la prima volta in Cassazione.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche è valutazione di merito che il giudice di merito può negare con motivazione basata su precedenti o altri elementi; tale valutazione è difficilmente rivedibile in Cassazione se congruamente motivata.

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