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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16331/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma complessiva composta, da un lato, dalla restituzione di denaro asseritamente dato a mutuo in data novembre 1994, con richiesta di rate semestrali e interessi, e, dall'altro, dal pagamento di assegni bancari e cambiali emessi dalla destinataria del decreto. L'opposizione al decreto aveva portato il primo giudice ad accogliere la contestazione limitatamente ai titoli cambiari, ritenendoli prescritti, ma a confermare invece la pretesa relativa al mutuo, revocando solo in parte il decreto e condannando l'opponente al pagamento della somma ritenuta mutuata. In appello, la Corte territoriale ha riformato integralmente la decisione, ritenendo non provata l'esistenza del mutuo e rigettando tutte le domande del creditore. Con il ricorso per cassazione si deduceva, in sintesi, che la Corte d'appello avesse illegittimamente disatteso il valore di prova legale attribuibile all'interrogatorio formale del ricorrente, valorizzando invece discrepanze tra le rispettive dichiarazioni delle parti e traendo da esse conclusioni sulla insussistenza dell'obbligazione di restituzione; inoltre si lamentava la violazione delle norme sulla prova documentale, sulle presunzioni e sull'onere della prova, sostenendo che la decisione di appello avesse escluso il mutuo sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti e senza adeguata prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili, nel loro complesso, le censure, osservando che nel mutuo, quale contratto reale, grava su chi chiede la restituzione l'onere di provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo giuridico della dazione. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente rilevato la mancata prova documentale o comunque convincente dell'effettivo versamento a titolo di mutuo, limitandosi a compiere una valutazione del materiale probatorio e della credibilità delle fonti di prova, attività non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una inversione dell'onere della prova o una falsa applicazione della disciplina delle presunzioni, trattandosi invece di un accertamento di fatto sull'insufficienza della prova offerta dall'attore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    È stato richiamato per le censure di violazione di legge, nullità del procedimento e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare pretesi errori nella valutazione della prova; la Corte ha osservato che il giudice di merito ha legittimamente valutato le fonti probatorie secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • artt. 228 e 230 c.p.c.

    Invocati dal ricorrente in relazione all'interrogatorio formale e al valore delle dichiarazioni rese; la Corte ha escluso che le risposte comportassero una prova legale nel senso prospettato.

  • artt. 2730, 2733 e 2734 c.c.

    Richiamati per sostenere il valore confessori o delle dichiarazioni sfavorevoli rese in interrogatorio formale; la Corte ha ribadito che eventuali dichiarazioni aggiunte dalla controparte restano valutate nel complesso del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che l'attore che agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda, inclusa la causa della dazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ha escluso una falsa applicazione della norma, rilevando che il punto decisivo era il mancato assolvimento dell'onere probatorio.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato in tema di confessione; la Corte lo ha menzionato nel quadro delle doglianze, senza accogliere la tesi del ricorrente.

  • artt. 213, 214, 215 e 216 c.p.c.

    Richiamati nel contesto delle contestazioni sulla prova; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 345 c.p.c.

    Citato con riferimento al rigetto, in appello, di una domanda nuova di nullità dell'atto costitutivo dell'ipoteca, perché proposta per la prima volta in secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale base della trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso per la restituzione di somme date a mutuo, chi agisce in giudizio deve provare sia la consegna del denaro sia il titolo giuridico della dazione; non è sufficiente allegare l'esistenza di un rapporto di credito in astratto.
  • Il mutuo è un contratto reale: il perfezionamento richiede la consegna della somma o della cosa fungibile, e la prova di tale consegna costituisce elemento costitutivo della domanda di restituzione.
  • La contestazione del convenuto, anche se accompagna o smentisce le dichiarazioni rese dall'attore in interrogatorio formale, non sposta automaticamente l'onere della prova, che resta a carico di chi pretende la restituzione.
  • Le dichiarazioni rese in interrogatorio formale e le eventuali aggiunte del confitente vanno valutate nel complesso del materiale istruttorio; il giudice di merito può apprezzarne la credibilità e la portata probatoria senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, quando la censura mira in realtà a sostituire una diversa lettura delle prove a quella operata dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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