Cassazione Civile, Ordinanza n. 03687/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce da due garanzie personali prestate da soggetti che erano coinvolti nella gestione di società operanti nel settore nautico. Ciascuno aveva rilasciato due fideiussioni a favore di un istituto di credito per debiti di due società; a seguito di decreti ingiuntivi emessi nei confronti di entrambi, uno dei garanti ha integralmente pagato la somma dovuta e ha poi ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell’altro per la metà di quanto versato, invocando il regresso ex art. 1954 c.c. L’opponente ha contestato la pretesa sostenendo che non vi fosse co-fideiussione, ma fideiussioni autonome e distinte; la Corte d’appello ha accolto tale tesi, escludendo il regresso tra garanti. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: violazione degli artt. 1954 e 1299 c.c. e omessa riqualificazione della domanda come regresso generale; violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per asserito giudicato esterno/interno sulla co-fideiussione; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per non avere valorizzato tutte le clausole della fideiussione; violazione dell’art. 1372 c.c. e della clausola che subordinava il regresso a una manifestazione espressa di volontà; violazione degli artt. 1946 e 1954 c.c., degli artt. 2730-2733 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per pretesa confessione o non contestazione; violazione dell’art. 345 c.p.c. per tardività dell’eccezione sulla natura plurima delle fideiussioni. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte infondati e in parte inammissibili, osservando in sintesi che: la solidarietà verso il creditore non si estende automaticamente ai rapporti interni tra garanti; la riqualificazione non può mutare la causa petendi originaria; il preteso giudicato non risultava provato; l’interpretazione del contratto era plausibile e, comunque, la censura si risolveva in una diversa lettura non consentita in cassazione; la domanda di regresso ex art. 1954 c.c. comunque richiedeva una manifestazione espressa di volontà, non dimostrata; la dedotta confessione o non contestazione non era idonea; la questione sulla natura plurima delle fideiussioni era proponibile in appello come eccezione in senso lato, se fondata su fatti già acquisiti al processo.
La decisione
La Corte ha definito il ricorso principale come inammissibile; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole al resistente, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione del contributo unificato aggiuntivo. La motivazione centrale è che, secondo la Corte, le garanzie erano fideiussioni autonome e distinte, non una co-fideiussione, con conseguente insussistenza del regresso ex art. 1954 c.c.; inoltre, la riqualificazione in regresso ex art. 1299 c.c. non era consentita perché avrebbe mutato la causa petendi originaria.
Norme richiamate
Il regresso tra fideiussori presuppone la co-fideiussione; non opera quando le garanzie siano autonome e distinte. Inoltre, la clausola contrattuale può subordinare l’esercizio del regresso a una manifestazione espressa di volontà.
Il regresso generale non può essere introdotto in cassazione se la domanda originaria era fondata esclusivamente sul regresso speciale ex art. 1954 c.c., poiché ciò muterebbe la causa petendi.
Il potere di qualificazione giuridica del giudice non consente di sostituire alla domanda proposta una diversa azione che alteri il fatto giuridico costitutivo dedotto.
Il giudicato richiede prova effettiva; non basta una generica mancata contestazione.
Richiamato in relazione alla stabilità del giudicato interno, ma la sua operatività è stata esclusa per difetto di prova del giudicato stesso.
La clausola contrattuale deve essere interpretata complessivamente; una lettura plausibile del giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché esistono altre interpretazioni possibili.
La clausola che condiziona il regresso a una manifestazione espressa di volontà è efficace nei rapporti derivanti dal contratto e può escludere il regresso se tale manifestazione manca.
Le dichiarazioni contenute negli atti processuali assumono valore confessori solo se rese con le forme idonee e sottoscritte personalmente dalla parte in modo inequivoco.
La non contestazione non opera se i fatti non sono stati allegati in modo specifico; non si può desumere da affermazioni meramente allusive.
In appello sono ammissibili eccezioni in senso lato fondate su fatti già risultanti dagli atti e documenti ritualmente acquisiti.
Richiamato per l’opposizione a decreto ingiuntivo, poi definita nel merito in appello.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La solidarietà verso il creditore non si estende automaticamente ai rapporti interni tra più garanti: per riconoscere il regresso tra fideiussori occorre verificare se vi sia una vera co-fideiussione, e non semplicemente una pluralità di fideiussioni autonome.
- Quando la domanda è proposta come regresso speciale ex art. 1954 c.c., il giudice non può riqualificarla in cassazione come regresso generale ex art. 1299 c.c. se ciò comporta un mutamento della causa petendi e del fatto costitutivo della pretesa.
- Il giudicato esterno o interno non può presumersi: va provato in modo specifico e non può essere desunto dalla sola mancata contestazione della controparte.
- L’interpretazione di una clausola contrattuale è censurabile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo puntuale i canoni ermeneutici violati e il modo concreto in cui il giudice se ne è discostato; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa plausibile.
- La clausola che subordina l’esercizio del regresso o della surroga a una manifestazione espressa di volontà è idonea a limitarne l’operatività; se tale manifestazione manca, il diritto non può essere esercitato nei termini pretesi.
- Le dichiarazioni contenute negli atti difensivi assumono valore di confessione solo se emergono da una manifestazione personale e inequivoca della parte; la mera sottoscrizione della procura non basta.
- La non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati e non può ricavarsi da deduzioni meramente implicite o da affermazioni che "lasciano intendere" un fatto.
- In appello sono proponibili eccezioni in senso lato fondate su fatti già acquisiti al processo, purché non si introducano nuovi fatti costitutivi non dedotti nel giudizio di primo grado.
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