Cassazione Civile, Ordinanza n. 19837/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego dell'Agenzia delle entrate a un'istanza di rimborso IVA presentata da una società che aveva acquistato energia elettrica per la propria attività e sosteneva che, nella fatturazione, fossero stati erroneamente inclusi nella base imponibile gli oneri generali di sistema. La società aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo che la cessionaria del servizio non fosse legittimata a chiedere direttamente il rimborso all'erario, dovendo semmai agire in ripetizione dell'indebito contro i fornitori. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione della disciplina unionale e nazionale sull'IVA e del diritto di difesa, sostenendo che, essendo soggetto passivo ma operando in regime esente/non imponibile e quindi impossibilitata a detrarre l'imposta, avrebbe un rapporto diretto con il fisco e diritto al rimborso diretto per evitare una definitiva incidenza del tributo; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su un profilo di difetto di legittimazione non posto a base del diniego amministrativo, alterando il thema decidendum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, in linea di principio, il soggetto che ha sopportato l'IVA in rivalsa deve agire contro il cedente/prestatore con l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito; il rimborso diretto verso l'amministrazione finanziaria è ammissibile solo in ipotesi eccezionali in cui l'azione contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, circostanza qui non dimostrata e ridotta dalla ricorrente a una prospettazione astratta di possibili azioni di massa. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che il diniego di rimborso poteva essere motivato in modo essenziale e che l'amministrazione, nel giudizio sul rimborso, può difendersi anche deducendo la carenza dei presupposti sostanziali della pretesa e della legittimazione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto e la società è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione di legge sul tema del diritto al rimborso IVA e della legittimazione ad agire contro l'erario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte ha escluso la violazione, ritenendo ammissibile la difesa dell'amministrazione sulla carenza dei presupposti e della legittimazione alla domanda di rimborso.
È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno della giurisdizione/azione tributaria sul rimborso.
artt. 17 e 18, d.P.R. n. 633/1972
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il meccanismo IVA e il diritto al rimborso.
artt. 9 e 167, Direttiva 2006/112/CE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il principio di neutralità e la legittimazione al rimborso diretto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- In materia di IVA, il cessionario/committente che abbia sopportato l'imposta in rivalsa non è, di regola, titolare di un rapporto tributario diretto con l'amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso, poiché il rapporto d'imposta intercorre tra erario e soggetto passivo che ha effettuato la cessione o prestazione.
- Il rimborso diretto dall'erario dell'IVA indebitamente versata in rivalsa è ammissibile solo in via eccezionale, quando la ripetizione dell'indebito verso il cedente/prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile, circostanza che deve risultare concreta e non meramente ipotetica.
- La mera prospettazione di possibili ripercussioni economiche sull'operatore che ha indebitamente addebitato l'IVA, o il rischio astratto di azioni di massa, non basta a fondare la legittimazione straordinaria del cessionario ad agire direttamente contro il fisco.
- Nel giudizio sul diniego di rimborso di un tributo, l'amministrazione può difendersi deducendo anche l'assenza dei presupposti sostanziali della pretesa e della titolarità del diritto, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Il provvedimento espresso di diniego di rimborso non richiede una motivazione analitica paragonabile a quella di un atto impositivo: è sufficiente l'indicazione essenziale delle ragioni per cui manca il diritto alla restituzione.
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