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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6519/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex moglie)

La controversia

Dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ex marito aveva impugnato la misura dell’assegno divorzile. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 138/2017 depositata il 28 dicembre 2017, aveva parzialmente accolto l’appello e rideterminato l’assegno in Euro 1.600 mensili, valorizzando la lunga durata del matrimonio, la disparità economico-patrimoniale, l’assenza di redditi da lavoro della beneficiaria, la difficoltà di reperire un’occupazione e le spese abitative. L’ex marito ha proposto otto motivi di ricorso. Con i primi sei ha contestato, in sintesi, l’accertamento e la valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dell’ex moglie: la mancata produzione delle dichiarazioni di successione e la consistenza dei beni ereditati; la valutazione della disponibilità di un’abitazione familiare, anche alla luce della vendita dell’immobile e degli accordi sull’affitto; l’omesso esame di tali accordi e delle dichiarazioni della beneficiaria; la ritenuta scarsa redditività dell’immobile di cui era comproprietaria; la valutazione della sua capacità lavorativa senza prova di iniziative concrete per conseguire l’indipendenza economica; e la circostanza che la figlia vivesse con il padre, che ne sosteneva il mantenimento. Con il settimo motivo ha contestato che l’importo fosse superiore ai parametri di indipendenza o autosufficienza economica; con l’ottavo ha sostenuto che, in applicazione di Cass. n. 11504/2017, non dovessero essere considerati i redditi dell’ex marito né la disparità reddituale, ma soltanto le condizioni della richiedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. I primi sei motivi sono stati dichiarati inammissibili perché, pur prospettati anche come violazioni di legge o omesso esame, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, riservata al giudice di merito. La Corte ha chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta il peso assegnato alle prove; l’art. 115 c.p.c. è violato se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi; inoltre, il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti e all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mancata considerazione di singoli elementi istruttori. Anche il settimo e l’ottavo motivo sono stati respinti: la motivazione della Corte d’appello, benché formulata richiamando l’impostazione di Cass. n. 11504/2017, risultava coerente con il successivo principio delle Sezioni Unite n. 18287/2018. La valutazione comparativa aveva considerato la lunga durata del matrimonio, le condizioni economico-patrimoniali delle parti, la condizione lavorativa della richiedente e il contributo alla vita familiare, in una prospettiva assistenziale e compensativo-perequativa. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, in ragione dei mutamenti del quadro giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    l’opinione che individua la violazione dell’art. 2697 c.c. laddove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, non di questo dolendosi qui il ricorrente ma del fatto che, valutando le prove proposte dalle parti a mente dell’art. 116 c.p.c., abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

    La violazione delle regole sull’onere della prova sussiste se il giudice pone l’onere a carico di una parte diversa da quella cui spetta; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    l’art. 115 c.p.c. possa dirsi violato solo allorchè il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli.

  • art. 116 c.p.c.

    non di questo dolendosi qui il ricorrente ma del fatto che, valutando le prove proposte dalle parti a mente dell’art. 116 c.p.c., abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

    La contestazione del maggiore valore persuasivo attribuito ad alcune prove rispetto ad altre investe la valutazione di merito e non dimostra, da sola, la violazione dell’art. 116 c.p.c.

  • L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6

    il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto

    Il riconoscimento e la determinazione dell’assegno richiedono l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli, mediante una valutazione comparativa che consideri la funzione assistenziale e quella compensativo-perequativa, il contributo alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni, la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto.

  • artt. 2, 3 e 29 Cost.

    alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.

    La lettura dell’assegno divorzile richiamata dalla Corte è ricondotta ai principi costituzionali indicati, che fondano una valutazione non limitata alla sola autosufficienza economica e comprendente la solidarietà post-matrimoniale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In caso di ricorso respinto, la Corte dà atto, ove sussistano i presupposti, dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’assegno divorzile ha funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Il suo riconoscimento presuppone l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o l’impossibilità oggettiva di procurarseli.
  • Per attribuire e determinare l’assegno occorre una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, considerando il contributo del richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o personale, le eventuali aspettative professionali sacrificate, la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto.
  • La disparità patrimoniale e l’elevato reddito dell’altro ex coniuge non giustificano, da soli, il riconoscimento dell’assegno né la sua determinazione in proporzione alle sostanze di quest’ultimo; assumono rilievo nell’ambito della valutazione comparativa prescritta dalla disciplina dell’assegno.
  • La contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato e ponderato le prove non integra violazione dell’art. 2697 c.c., se non si deduce l’erronea attribuzione dell’onere probatorio, né comporta di per sé violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame deducibile in cassazione riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia considerato singoli elementi istruttori o abbia loro attribuito un peso diverso da quello auspicato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileProveImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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