Cassazione Civile, Sentenza n. 6687/2020 del 09/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione alla comunicazione di iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, riferita a cartelle per canoni di concessione relativi agli anni 2001 e 2007. La pretesa riguardava l’occupazione di una particella del demanio lacustre, per la quale era stata presentata domanda di concessione ma non risultava rilasciato alcun titolo; la particella confinava con un terreno sul quale insisteva un immobile acquistato dal ricorrente il 26 marzo 1996. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche aveva rigettato l’azione, qualificata come accertamento negativo, rilevando l’assenza della concessione, la natura indennitaria della somma richiesta per l’occupazione senza titolo, l’insussistenza della prescrizione e la regolarità delle notifiche delle cartelle. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 103/2018 depositata il 22 giugno 2018, aveva rigettato l’appello principale, ritenuto assorbito quello incidentale dell’Agenzia del Demanio e affermato la natura demaniale del bene. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: il primo denunciava, tra l’altro, violazione del divieto di nuove domande o eccezioni in appello e vizi nella valutazione delle prove, sostenendo che il giudice d’appello non avesse considerato elementi decisivi; il secondo lamentava omessa valutazione di risultanze relative alla contestazione della documentazione e alla notificazione delle cartelle, richiamando anche la prescrizione; il terzo contestava la qualificazione demaniale del bene e denunciava l’omesso esame delle risultanze probatorie e un’anomalia motivazionale. La questione specificamente scrutinabile riguardava la rilevanza della conoscenza, da parte dell’Amministrazione, dell’indirizzo estero del ricorrente ai fini della validità delle notifiche e la dedotta violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere il TSAP considerato nuova tale allegazione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno ritenuto inammissibili, nel complesso, le censure formulate in modo promiscuo e non specifico e quelle dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita dal perimetro del ricorso previsto dall’art. 200 del R.D. n. 1775/1933 contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Hanno ribadito che la denuncia di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme, e che il cattivo apprezzamento delle prove non costituisce di per sé vizio denunciabile in cassazione; quanto alla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sono deducibili soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo e le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non la mera insufficienza. L’unica censura esaminabile, relativa all’art. 345 c.p.c. e alla conoscenza dell’indirizzo estero ai fini delle notifiche, è stata respinta: il TSAP aveva rilevato non solo la novità dell’allegazione, ma anche la mancanza di indicazioni sulla data della comunicazione dell’indirizzo e sulla sua anteriorità rispetto alle notifiche rilevanti, con conseguente irrilevanza della questione; inoltre, la notificazione per deposito e affissione era conforme alla disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese: euro 5.200,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre S.P.A.D.; euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, in favore di ciascuna delle altre due parti controricorrenti. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 200 R.D. n. 1775/1933
E ciò in violazione dell’art. 200 cit., che contempla la possibilità di ricorrere a queste Sezioni Unite contro le decisioni pronunciate dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche solo ed esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche è limitato alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non consente una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Al riguardo va ribadito il principio per cui “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).
La censura di violazione o falsa applicazione di legge richiede l’indicazione puntuale delle affermazioni giuridiche della decisione impugnata e la spiegazione del loro contrasto con le norme o con la loro interpretazione; una denuncia generica è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Al riguardo va ribadito il principio per cui “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).
Il requisito di specificità del ricorso per cassazione impone di individuare le affermazioni di diritto contestate e di argomentare in modo puntuale perché siano incompatibili con le norme regolatrici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non è, difatti, possibile oggi nei termini in cui esso era possibile prima della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo viceversa denunciabile soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo – alla stregua della detta novella legislativa – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., SS.UU., Sent. 7 aprile 2014, n. 8053).
Il motivo consente di denunciare l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo discusso tra le parti, non la mera insufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Pertanto (e con la sola eccezione di cui si dirà di seguito) il complesso delle plurime, promiscue e inconferenti congerie di doglianze mosse con suesposti motivi del ricorso sono del tutto inammissibili.
La norma è richiamata nel quadro dei limiti al sindacato sulla motivazione: rilevano soltanto anomalie motivazionali radicali, non il dissenso sulla valutazione delle prove o la lamentata insufficienza della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
a parte ricorrente poteva denunciare innanzi a questa Corte “solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè”, anomalia sostanziantesi solo nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Il controllo costituzionalmente rilevante sulla motivazione è circoscritto alla sua inesistenza sostanziale: mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva.
art. 345 c.p.c.
Senonchè detta questione è stata esaminata dal Giudice di Appello non solo (e non tanto) sotto il profilo della novità della questione, ma della sua stessa rilevanza.
La Corte ha confermato che l’allegazione sull’indirizzo estero non poteva condurre all’accoglimento dell’appello: oltre al dubbio che fosse nuova, mancavano indicazioni temporali idonee a dimostrarne la rilevanza rispetto alle notifiche.
art. 2697 c.c.
Senonchè detta questione è stata esaminata dal Giudice di Appello non solo (e non tanto) sotto il profilo della novità della questione, ma della sua stessa rilevanza.
Il richiamo alla ripartizione dell’onere probatorio non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze; nel caso concreto l’allegazione circa la conoscenza dell’indirizzo estero era priva della necessaria specificazione della data e della sua anteriorità alle notifiche rilevanti.
art. 115 c.p.c.
E ciò in violazione dell’art. 200 cit., che contempla la possibilità di ricorrere a queste Sezioni Unite contro le decisioni pronunciate dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche solo ed esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Il richiamo alle regole di acquisizione e valutazione delle prove non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione fattuale preclusa nel giudizio di legittimità.
art. 116 c.p.c.
E ciò in violazione dell’art. 200 cit., che contempla la possibilità di ricorrere a queste Sezioni Unite contro le decisioni pronunciate dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche solo ed esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
La contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non è di per sé una censura ammissibile in cassazione, né consente il riesame dei fatti.
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
D’altra parte, ancora e concicusivamente, la notifica degli atti impositivi per affissione di deposito non poteva assolutamente ritenersi invalida stante quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. E), tanto più in assenza di dovuta (ma non data) allegazione in sede giudiziale della pretesa comunicazione di indirizzo estero in sede di attribuzione di codice fiscale e della precisa e rilevante data in cui detta comunicazione e la conseguente conoscenza da parte dell’Autorità procedente si erano verificate.
La notificazione per affissione e deposito non è invalida quando trova fondamento nella disciplina richiamata e non è stata provata una comunicazione dell’indirizzo estero, anteriore alle notifiche, conosciuta dall’Amministrazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, è dato atto del presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il rigetto comporta la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, nei limiti in cui esso sia dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge deve individuare le specifiche affermazioni di diritto della sentenza impugnata e spiegare in modo argomentato il contrasto con la norma o con la sua interpretazione; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Quando il ricorso contro una decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche è ammesso soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non è consentito chiedere alle Sezioni Unite una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze probatorie.
- Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito non integra, da solo, un vizio denunciabile in cassazione.
- Dopo la modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la censura motivazionale riguarda l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare l’inadeguatezza o l’insufficienza della motivazione. Restano rilevanti soltanto le anomalie radicali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione.
- La contestazione relativa alla conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di un indirizzo estero deve indicare e dimostrare la data della comunicazione e la sua anteriorità rispetto alle notifiche rilevanti; in mancanza, l’allegazione può risultare irrilevante ai fini della validità delle notifiche.
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