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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6656/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore)

La controversia

L’associazione ricorrente gestiva un rifugio alpino di proprietà del Club Alpino Italiano, dopo avere acquistato con atto notarile del 4 agosto 1999 il ramo d’azienda dal precedente gestore; la cessione era subordinata al consenso del proprietario entro il 10 settembre 1999. A seguito del crollo della copertura e del solaio del rifugio, avvenuto in una data omessa nel testo, l’associazione convenne il proprietario e il suo presidente chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Chieti rigettò le domande risarcitorie e quella di garanzia del proprietario verso il precedente gestore. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 127/2016 depositata il 3 febbraio 2016, rigettò l’appello principale dell’associazione e accolse gli appelli incidentali sulle spese, condannandola a rimborsare le spese di primo grado al presidente, al precedente gestore e all’assicuratrice, oltre alle spese d’appello. Ritenne non provati i danni e il nesso diretto e immediato con il crollo: l’elenco delle spese predisposto dall’associazione non ne dimostrava l’effettività e il contratto di cessione non provava né il pagamento di parte del prezzo né l’acquisto della proprietà dei beni aziendali. In cassazione l’associazione formulò cinque motivi: 1) violazione delle regole processuali e probatorie e omesso esame, sostenendo che i convenuti avessero riconosciuto i danni; 2) esame di un motivo d’appello incidentale non proposto e mancata valorizzazione dell’approvazione tacita della cessione da parte del proprietario e della mancata risposta all’interrogatorio formale; 3) omessa considerazione che la domanda era fondata sulla responsabilità extracontrattuale oggettiva del proprietario ex art. 2053 c.c., indipendente dall’efficacia del rapporto di detenzione; 4) accoglimento di motivi d’impugnazione non effettivamente proposti e conseguente erronea condanna alle spese, anche perché il proprietario non avrebbe riproposto in appello la domanda di garanzia; 5) liquidazione delle spese oltre i limiti tariffari. Nella memoria del 20 novembre 2019 l’associazione riferì che il 30 maggio 2016 era intervenuta una transazione novativa con tutte le parti tranne l’assicuratrice.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l’associazione, il proprietario del rifugio, il suo presidente e il precedente gestore, in ragione della transazione novativa del 30 maggio 2016, compensando tra tali parti le spese di cassazione. Quanto al rapporto residuo con l’assicuratrice, esclusa dalla transazione, ha rilevato che la cessazione del rapporto tra l’associazione e il proprietario comportava anche la cessazione della controversia sulla domanda di manleva; il ricorso restava quindi da esaminare soltanto per le spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. Su tale profilo lo ha ritenuto fondato, ravvisando contraddittorietà nelle argomentazioni della sentenza di merito sulla sussistenza di danni risarcibili e inconferenza dei rilievi sull’inopponibilità della cessione, poiché non era stata proposta una tutela contrattuale. Ha accolto il ricorso limitatamente alla regolamentazione delle spese nei confronti dell’assicuratrice, cassato in parte la sentenza e deciso nel merito compensando le spese d’appello relative a quel rapporto. Ha inoltre compensato tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Non ha disposto rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2053 c.c.

    la domanda attrice era fondata sulla responsabilità extracontrattuale, di natura oggettiva, del proprietario, e prescindeva, quindi, dall’esistenza e/o efficacia del rapporto che legittimava alla detenzione il soggetto terzo danneggiato dal crollo.

    La ricorrente sosteneva che la responsabilità del proprietario per rovina dell’edificio fosse azionabile indipendentemente dall’esistenza o efficacia del rapporto che legittimava il terzo a detenere il bene; la Corte ha poi giudicato inconferenti i rilievi sull’inopponibilità della cessione, precisando che non era stata esercitata una tutela contrattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Ritiene il Collegio, in applicazione del detto principio, la fondatezza del ricorso, in ragione sia delle contraddittorie argomentazioni del giudice di merito in ordine alla sussistenza di danni risarcibili sia della inconferenza dei rilievi in punto di inopponibilita della cessione al CAI, non essendo stata infatti azionata una tutela contrattuale; in considerazione, tuttavia, dell’esito complessivo della lite, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra tutte le parti, in relazione al rapporto con Generali Italia SpA, le spese di lite con riferimento sia al giudizio di appello sia a presente giudizio di legittimità.

    Nel regolare le spese in base alla soccombenza virtuale, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso sul rapporto con l’assicuratrice, ma ha disposto la compensazione delle spese d’appello e di cassazione considerando l’esito complessivo della lite.

Massime di principio

  • Quando una transazione novativa definisce ogni reciproco diritto inerente alla controversia tra alcune parti, va dichiarata cessata la materia del contendere nei loro rapporti; se la transazione non comprende un’altra parte, la cessazione del rapporto principale può comportare anche la cessazione della controversia accessoria di garanzia, che non ha più un oggetto attuale.
  • Quando, dopo la cessazione della materia del contendere, il ricorso residua soltanto per la regolamentazione delle spese nei confronti di una parte estranea alla transazione, la fondatezza del ricorso va valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio sulla responsabilità extracontrattuale per rovina di edificio, le questioni relative all’opponibilità di una cessione contrattuale sono inconferenti se l’attore non ha azionato una tutela contrattuale.

Come è indicizzato

RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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