Cassazione Civile, Sentenza n. 6688/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (coltivatori)
La controversia
I coltivatori, proprietari o conduttori di terreni coltivati a riso situati in un’area servita dall’irrigazione del consorzio, avevano lamentato carenze nella fornitura d’acqua durante il 2006 e chiesto il risarcimento dei danni alle colture. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’Appello di Torino aveva respinto la domanda con sentenza n. 1897/2014. Su appello degli originari ricorrenti, fatta eccezione per una parte, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 91/2018 depositata il 22 maggio 2018, aveva parzialmente riformato la decisione e condannato il consorzio al risarcimento, liquidando somme individuali. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) extrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che gli attori non avessero provato danno, causalità e colpa; 3) carenza o inesistenza della motivazione, anche quanto alla contestazione della decisione di primo grado; 4) omessa motivazione sulle dedotte violazioni del contraddittorio da parte del CTU; 5) omessa motivazione e mancata prova del nesso causale; 6) contraddittorietà sulle conclusioni delle consulenze tecniche d’ufficio di primo e secondo grado; 7) violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per il richiamo alla CTU di primo grado e contestazione dell’ampiezza del controllo di legittimità sulle valutazioni tecniche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: per le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l’extrapetizione deve essere fatta valere con istanza di rettificazione davanti allo stesso Tribunale, non con ricorso alle Sezioni Unite. Il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza impugnata, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, aveva ritenuto che i danni alle colture fossero in parte collegabili alla diminuzione della fornitura d’acqua; la diminuzione non doveva essere intenzionalmente dolosa e non risultava un’inversione dell’onere probatorio. Il terzo motivo è stato respinto, poiché la sentenza del TSAP esponeva le ragioni della decisione, desumibili anche dagli accertamenti tecnici, e aveva correttamente ritenuto ammissibile l’appello. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a denunciare vizi processuali riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non contemplati dall’art. 200 del testo unico delle acque come motivi di ricorso per cassazione. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze delle consulenze tecniche. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione delle risultanze tecniche compete al giudice di merito e la loro rilettura non è consentita in sede di legittimità. Il consorzio è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204
ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (T.U. delle acque), che opera un rinvio alle norme del codice di procedura civile del 1865 qualora il T.S.A.P. sia incorso nel vizio di extrapetizione l’impugnazione esperibile è quella della istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui ai successive art. 200 – 202 T.U. esperibile, invece, nel caso di omesso esame di un motivo, non rientrando – solo quest’ultima fattispecie – fra le ipotesi per cui è prevista la rettificazione
In caso di extrapetizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il rimedio è l’istanza di rettificazione presso lo stesso Tribunale, non il ricorso alle Sezioni Unite; il ricorso per cassazione è invece ammesso per l’omesso esame di un motivo nei termini indicati.
art. 200 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
L’art. 200 T.U. acque non contempla la possibilità del ricorso per cassazione ai sensi del detto art. 360 c.p.c., n. 4.
Il ricorso contro le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non può essere fondato, ai sensi dell’art. 200 del testo unico delle acque, su censure riconducibili al vizio processuale di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 2043 c.c.
La decisione gravata del Tribunale superiore, facendo proprie le conclusioni della disposta consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto collegabili, in parte, i danni alle colture subiti dal consorziato odierno contoricorrente alla diminuzione di fornitura di acqua (ancorchè la medesima diminuzione non risultasse frutto ai attività intenzionalmente dolosa).
La responsabilità risarcitoria per fatto illecito può essere riconosciuta, sulla base degli accertamenti tecnici, per i danni alle colture ritenuti almeno in parte collegati alla diminuzione della fornitura d’acqua; la diminuzione non deve necessariamente derivare da un’attività intenzionalmente dolosa.
art. 2697 c.c.
Nella ipotesi in giudizio non si è, tuttavia, verificata alcuna violazione o inversione in punto di applicazione dei principi regolanti gli oneri probatori delle parti.
La Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata violazione o inversione delle regole sull’onere della prova; la pronuncia non formula ulteriori criteri generali di ripartizione dell’onere probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’art. 200 T.U. acque non contempla la possibilità del ricorso per cassazione ai sensi del detto art. 360 c.p.c., n. 4.
Per le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione disciplinato dall’art. 200 del testo unico delle acque non consente di dedurre il vizio processuale previsto dall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La valutazione di quanto emergente dalle risultanze tecniche espletate è compito precipuo del Giudice del merito e la rilettura delle stesse esula dal presente giudizio.
Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione o rilettura delle risultanze della consulenza tecnica, attività riservata al giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (T.U. delle acque), che opera un rinvio alle norme del codice di procedura civile del 1865 qualora il T.S.A.P. sia incorso nel vizio di extrapetizione l’impugnazione esperibile è quella della istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui ai successive art. 200 – 202 T.U. esperibile, invece, nel caso di omesso esame di un motivo, non rientrando – solo quest’ultima fattispecie – fra le ipotesi per cui è prevista la rettificazione
La censura di extrapetizione, pur prospettata come violazione dell’art. 112 c.p.c., va proposta mediante istanza di rettificazione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e non con ricorso per cassazione alle Sezioni Unite.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Per impugnare una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche affetta da extrapetizione occorre proporre istanza di rettificazione davanti allo stesso Tribunale; il ricorso alle Sezioni Unite è invece previsto per l’omesso esame di un motivo nei limiti stabiliti dal testo unico delle acque.
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non sono deducibili, ai sensi dell’art. 200 del testo unico delle acque, censure riconducibili al vizio processuale di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
- La valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio appartiene al giudice di merito; la sede di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione o rilettura delle conclusioni tecniche.
- In materia di danni alle colture conseguenti a una diminuzione della fornitura d’acqua, il giudice di merito può fondare l’accertamento del collegamento causale sulle risultanze della consulenza tecnica; la diminuzione della fornitura non deve risultare frutto di un’attività intenzionalmente dolosa perché possa essere considerata causalmente rilevante.
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