Cassazione Civile, Sentenza n. 6627/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Stato debitore)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Firenze, con ricorso depositato il 27 febbraio 2015, la condanna del Ministero della Giustizia a un equo indennizzo per l’irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione svoltosi davanti alla Corte d’appello di Perugia, in cassazione e nella fase esecutiva davanti al Tribunale di Roma, complessivamente protrattosi per circa quattro anni. Il consigliere delegato aveva rigettato la domanda il 20 marzo 2015, ritenendo ragionevole una durata di due anni e sei mesi e non computabile il periodo fra la definizione del giudizio di cassazione e la notifica del pignoramento. La Corte d’appello di Firenze, in composizione collegiale, con decreto n. 1957 depositato il 14 dicembre 2015, aveva confermato il rigetto: aveva ritenuto non computabile quel periodo, distinto la cognizione dall’esecuzione e dichiarato decaduta la domanda relativa alla cognizione per mancato rispetto del termine semestrale previsto dalla legge Pinto; aveva inoltre considerato infondata la domanda riferita alla sola esecuzione, definita rapidamente. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 89/2001: sosteneva che cognizione ed esecuzione dovessero essere considerate unitariamente e che la durata rilevante dovesse comprendere il tempo successivo alla definitività del giudizio di cognizione, anche prima dell’inizio dell’esecuzione. Contestava inoltre il dies a quo adottato e chiedeva di considerare il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, chiedendo la compensazione delle spese in ragione del mutamento giurisprudenziale e contestando l’entità della liquidazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso principale. Quanto al primo, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 19833/2019: cognizione ed esecuzione sono considerate unitariamente ai fini della durata del processo, ma non si computa come tempo processuale il periodo d’inerzia fra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione. Tale intervallo può rilevare come autonomo pregiudizio da ritardo nell’esecuzione, ma non è indennizzabile mediante il rimedio interno della legge Pinto. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione non incide sul computo della durata processuale; l’inizio della fase esecutiva si identifica con la notifica del pignoramento. Poiché la Corte d’appello aveva computato le fasi processuali escludendo l’intervallo intermedio e aveva ritenuto che la durata eccedente quella ragionevole non superasse la soglia minima prevista dall’art. 2-bis della L. n. 89/2001, la decisione era conforme ai principi applicabili. La censura sull’autonoma ragione della decadenza relativa alla fase di cognizione è stata dichiarata inammissibile per difetto d’interesse, essendo rimasta ferma un’altra ratio sufficiente a sostenere il rigetto. Il secondo motivo è stato rigettato: la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato esercizio della facoltà; la censura sulla quantificazione era inammissibile perché non era stato dedotto il superamento dei massimi tariffari. La Corte ha compensato le spese del giudizio di cassazione, in ragione della novità della questione, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 89/2001, art. 2
nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo, da considerare unitariamente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2, non va considerato come “tempo del processo” quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva, quest’ultimo invece potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell’esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge Pinto, le fasi di cognizione ed esecuzione possono essere computate unitariamente, ma resta escluso il periodo intermedio fra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione; l’eventuale ritardo nell’esecuzione costituisce un pregiudizio autonomo.
L. n. 89/2001, art. 2-bis
Ed invero, il giudice di appello, nel considerare unitariamente la fase di cognizione e quella di esecuzione, ai fini dell’individuazione del termine complessivo di durata del processo si è pienamente uniformato ai principi espressi in punto di unitarietà delle fasi sopra fissati, escludendo che la durata del processo ulteriore a quella indicata come ragionevole (in anni due mesi sei e giorni cinque) superasse la soglia minima prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis.
La durata complessiva delle fasi processuali va confrontata con la durata ragionevole secondo i parametri di legge; nel caso deciso, l’eccedenza non superava la soglia minima rilevante per l’indennizzo.
L. n. 89/2001, art. 4
Il concetto di “decisione definitiva” al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, deve essere riferito alla definitività della decisione che conclude la fase di esecuzione eventualmente azionata dal creditore, senza che l’inerzia eventualmente protrattasi fra la definitività della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva possa ridondare in pregiudizio del creditore, impedendogli di ottenere l’indennizzo integrale per l’irragionevole durata anche del processo di merito a suo tempo definito.
Quando la fase esecutiva è rilevante ai fini della domanda Pinto, il termine di decadenza si collega alla decisione definitiva che conclude tale fase; l’inerzia tra cognizione ed esecuzione non preclude di per sé l’indennizzo per la durata della cognizione. Nel caso in esame, tuttavia, la Corte ha ritenuto assorbente una diversa ragione di rigetto.
art. 6, par. 1, CEDU
laddove la decisione presa in sede di cognizione non sia stata spontaneamente ottemperata dall’obbligato ed il titolare abbia scelto di promuovere l’esecuzione del titolo così ottenuto (fase processuale dell’esecuzione forzata o dell’ottemperanza) – la garanzia costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e l’art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, impongono di considerare tale articolato e complesso procedimento come un unico processo scandito, appunto, da fasi consequenziali e complementari.
La tutela della ragionevole durata ai sensi della Convenzione comprende anche l’esecuzione della decisione; cognizione ed esecuzione costituiscono fasi consequenziali del processo, ferma la specifica esclusione dal computo dell’intervallo fra le due fasi.
art. 491 c.p.c.
Ancora, quanto alla questione dell’inizio del procedimento esecutivo, le Sezioni Unite hanno ribadito che non può che rilevare la data della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 491 c.p.c., come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte – Cass. n. 12690/2017 – non potendo certo riconoscersi alcun valore alla data di notifica del titolo esecutivo e/o del precetto, proprio in relazione alla natura neutra di tali atti rispetto all’inizio della fase esecutiva che va invece collegata alla disposizione processuale presente nel codice di procedura civile appena richiamata.
Ai fini dell’individuazione dell’inizio della fase esecutiva, rileva la notifica del pignoramento, non la precedente notifica del titolo esecutivo o del precetto.
D.L. n. 669/1996, art. 14
Le Sezioni Unite hanno poi avuto modo di affrontare la questione attinente alla rilevanza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, conv. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della durata ragionevole del processo, osservando che detto termine, pur ponendosi in una prospettiva diversa rispetto alla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione della non ragionevole durata del processo rispetto alle procedure di pagamento degli altri debiti della p.a. (Corte Cost. n. 135/2018) laddove impedisce prima del suo decorso l’azione esecutiva, potrà eventualmente rilevare come ritardo nell’esecuzione, dando luogo all’indennizzo autonomamente richiedibile innanzi alla Corte Edu, non potendo in alcun modo produrre un effetto incidente sul tema della ragionevole durata del processo successivamente promosso nè sullo spatium adimplendi che la giurisprudenza nazionale, in modo coerente con quella della Corte Edu, ha riconosciuto allo Stato per l’esecuzione del pagamento dell’indennizzo.
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione non incide sul calcolo della durata ragionevole del processo Pinto né modifica lo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato; l’eventuale ritardo esecutivo può rilevare come pregiudizio autonomo.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione – cfr., da ultimo, Cass. n. 11329/2019.
La scelta di compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede motivazione espressa e non è censurabile in cassazione per tale sola ragione.
D.M. n. 55/2014
Quanto all’ulteriore deduzione secondo cui, la liquidazione sarebbe erronea in quanto effettuata in misura eccessiva, si rileva che non si contesta il superamento dei massimi tariffari, il che determina l’inammissibilità della censura, non essendo denunciabile la scelta che resti in ogni caso contenuta tra i minimi ed i massimi tariffari (cfr. da ultimo Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 2386/2017).
La liquidazione delle spese non è censurabile in cassazione per la sola scelta dell’importo entro i limiti tariffari; la censura deve dedurre il superamento dei massimi.
D.P.R. n. 115/2002, art. 10
Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10.
La Corte ha escluso, in base alla disposizione richiamata, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell’equo indennizzo per irragionevole durata, le fasi di cognizione e di esecuzione sono considerate unitariamente quando la parte abbia promosso l’esecuzione della decisione; il periodo fra la definitività della cognizione e l’inizio dell’esecuzione non costituisce tuttavia “tempo del processo” computabile ai sensi della legge Pinto.
- Il ritardo nell’adempimento di una decisione favorevole da parte dello Stato, compreso l’eventuale intervallo anteriore all’avvio dell’esecuzione, costituisce un pregiudizio autonomo rispetto alla durata del processo e non è indennizzabile attraverso il rimedio interno previsto dalla legge Pinto.
- Ai fini dell’inizio della fase esecutiva, rileva la notifica del pignoramento; la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto non segnano l’inizio dell’esecuzione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione non incide sul computo della durata ragionevole del processo Pinto né sullo spatium adimplendi riconosciuto allo Stato.
- La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a motivare espressamente il mancato esercizio di tale facoltà; la liquidazione contenuta entro i limiti tariffari non è censurabile in cassazione per la sola scelta dell’importo.
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