Cassazione Civile, Sentenza n. 6689/2020 del 09/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorziato)
La controversia
Il proprietario o affittuario di terreni coltivati a riso e ricadenti nell’area servita dal consorzio aveva lamentato una carenza di irrigazione che aveva danneggiato le colture e aveva chiesto il risarcimento. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche, con sentenza n. 2186/2014, aveva respinto la domanda; il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 90/2018 depositata il 22 maggio 2018, aveva accolto parzialmente l’appello e condannato il consorzio a pagare Euro 6.175,00 per i danni del 2006 ed Euro 8.053,00 per quelli del 2007. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.; (2) mancata impugnazione delle autonome rationes decidendi della sentenza di primo grado e omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità e infondatezza dell’appello; (3) carenza di motivazione sul nesso tra danni e attività consortile; (4) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che l’attore non avesse provato danno, causalità e almeno la colpa; (5) asserita carenza o inesistenza della motivazione sulle ragioni della decisione d’appello e sull’erroneità della sentenza di primo grado; (6) omessa motivazione sulle dedotte violazioni del contraddittorio da parte del CTU; (7) mancanza di motivazione sul nesso causale e sull’assolvimento dell’onere probatorio; (8) asserito contrasto tra le conclusioni delle consulenze tecniche di primo e secondo grado e richiesta di rivalutazione delle relative risultanze; (9) contestazione della valutazione della CTU di primo grado e della possibilità di sindacarla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: nel regime speciale di impugnazione delle sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il vizio di extrapetizione va fatto valere con istanza di rettificazione davanti allo stesso tribunale, mentre il ricorso alle Sezioni Unite è ammesso, nei limiti previsti dall’art. 200 del testo unico sulle acque, per l’omesso esame di un motivo; la deduzione strumentale di altri vizi non consente di aggirare tale regime. Il terzo motivo è stato respinto, poiché il TSAP aveva indicato le ragioni, anche tratte dagli accertamenti tecnici, per cui riteneva collegabili i danni all’attività del consorzio. Il quarto è stato respinto: non risultava un’inversione dell’onere della prova e il TSAP, facendo proprie le conclusioni della CTU, aveva ritenuto in parte riconducibili i danni alla diminuzione della fornitura d’acqua, pur non intenzionalmente dolosa. Il quinto motivo è stato respinto, essendo state esposte le ragioni della decisione e ritenuta correttamente ammissibile l’impugnazione di appello. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché prospettavano vizi riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., non contemplati dal regime di ricorso stabilito dall’art. 200 del testo unico sulle acque. L’ottavo è stato dichiarato inammissibile in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze tecniche. Il nono è stato dichiarato inammissibile: la valutazione delle risultanze della CTU compete al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 204
ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (T.U. delle acque), che opera un rinvio alle norme del codice di procedura civile del 1865 qualora il T.S.A.P. sia incorso nel vizio di extrapetizione l’impugnazione esperibile è quella della istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui ai successive art. 200-202 del T.U. esperibile, invece, nel caso di omesso esame di un motivo, non rientrando – solo quest’ultima fattispecie – fra le ipotesi per cui è prevista la rettificazione
Il vizio di extrapetizione imputato al TSAP deve essere dedotto mediante istanza di rettificazione davanti allo stesso tribunale, mentre il ricorso alle Sezioni Unite è esperibile per l’omesso esame di un motivo nei limiti del regime previsto dal testo unico.
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 200
In ogni caso osta, in ipotesi, al ricorso alla norma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il chiaro disposto normative di cui all’art. 200 T.U. acque.
Il regime speciale dell’art. 200 del testo unico sulle acque non consente di ricorrere alle Sezioni Unite per censure riconducibili all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., salvo i casi ammessi dal medesimo regime.
art. 2043 c.c.
La decisione gravata del Tribunale superiore, facendo proprie le conclusioni della disposta consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto collegabili, in parte, i danni alle colture subiti dal consorziato odierno contoricorrente alla diminuzione di fornitura di acqua (ancorchè la medesima diminuzione non risultasse frutto ai attività intenzionalmente dolosa).
Ai fini della responsabilità risarcitoria, il TSAP ha ritenuto sufficiente, nella fattispecie, il collegamento causale parziale tra la diminuzione della fornitura d’acqua e i danni alle colture, senza richiedere che la diminuzione fosse frutto di un’attività intenzionalmente dolosa.
art. 2697 c.c.
Nella ipotesi in giudizio non si è, tuttavia, verificata alcuna violazione o inversione in punto di applicazione dei principi regolanti gli oneri probatori delle parti.
La Corte ha escluso che il giudice di merito avesse invertito o violato la ripartizione dell’onere probatorio; il TSAP aveva valutato gli elementi tecnici acquisiti per accertare il collegamento tra diminuzione dell’acqua e danni.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il già citato art. 200 T.U. acque non contempla la possibilità del ricorso per cassazione ai sensi del detto art. 360 c.p.c., n. 4.
Nel regime speciale delle impugnazioni delle sentenze del TSAP, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. non è ammesso nei casi non contemplati dall’art. 200 del testo unico sulle acque.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime speciale di impugnazione delle decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il vizio di extrapetizione va fatto valere con istanza di rettificazione davanti allo stesso tribunale; il ricorso alle Sezioni Unite non può essere utilizzato per eludere tale rimedio mediante la prospettazione di vizi diversi, ed è ammesso nei limiti stabiliti dal testo unico sulle acque.
- La censura di violazione dell’onere della prova non è fondata quando il giudice di merito ha valutato gli elementi istruttori, anche tecnici, e ha accertato il collegamento tra la condotta contestata e una parte dei danni senza trasferire l’onere probatorio da una parte all’altra.
- La valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio spetta al giudice di merito; la richiesta di rivalutare in cassazione il contenuto della consulenza o di confrontarne diversamente le conclusioni non è ammissibile.
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