Cassazione Penale, Sentenza n. 28561/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto dell'istanza di dissequestro di quantitativo di oro acquistato tramite il prodotto 'Conto Tesoro' stipulato con E.G.M. s.p.a. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dei preziosi, di aver agito in buona fede, che il contratto era valido ed efficace e chiedeva la restituzione dell'oro o, in subordine, il controvalore in denaro. Si è rilevata altresì la mancata considerazione, a suo giudizio, di documenti e consulenze e l'erronea valutazione della 'confusione contabile' non imputabile alla ricorrente. La difesa ha richiamato le disposizioni del d.lgs. n.159/2011 sui diritti dei terzi e la possibilità di ottenere il riconoscimento del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che l'appello era meramente ripropositivo di questioni già esaminate e disattese in provvedimenti precedenti (effetti preclusivi), senza elementi di novità. Ha inoltre ritenuto che la ricorrente non potesse ottenere un risultato immediato e produttivo di effetti nella sua sfera giuridica, considerato che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto l'autorizzazione a vendere l'oro e a versarne il ricavato nel F.U.G., e che nelle ricognizioni non era stato individuato oro specificamente identificato come destinato al 'Conto Tesoro'. Ne consegue che la ricorrente, pur riconosciuta in buona fede, è titolare di un diritto di credito da far valere secondo il procedimento previsto dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n.159/2011 (domanda di ammissione del creditore e verifica all'udienza ex art.57). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
È richiamato per giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare: l'appello deve contestare specificamente i punti della decisione e non può limitarsi a riproporre questioni già decise senza nuovi elementi.
d.lgs. n. 159/2011, artt. 52 e ss.
Le norme del codice antimafia applicabili alla fattispecie (richiamate anche dall'art. 104‑bis disp. att. c.p.p.) regolano la tutela dei terzi di buona fede nei procedimenti di sequestro, prevedendo un procedimento concorsuale di verifica e ammissione dei crediti rispetto allo stato passivo.
Richiamato dalla difesa come possibile strumento per il riconoscimento del credito del terzo; la Corte osserva che il percorso previsto dall'art. 58 (e dalle norme correlate) è quello a cui il terzo deve ricorrere per ottenere il soddisfacimento del proprio credito.
Richiama la possibilità che l'amministratore giudiziario subentri nelle posizioni contrattuali e che quindi le richieste contrattuali dei clienti possano essere valutate dall'amministratore previa eventuale autorizzazione del giudice delegato.
Disciplina la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti; la Corte indica che il giudice delegato dovrà valutare i crediti dei terzi nell'ambito di tale procedimento, non tramite l'incidente cautelare reale proposto dalla ricorrente.
art. 104‑bis disp. att. c.p.p.
Rinvio normativo che rende applicabili al procedimento penale alcune disposizioni del codice antimafia in tema di tutela dei terzi; la Corte ne evidenzia l'applicabilità alla fattispecie e l'adeguatezza del rimedio concorsuale previsto.
Massime di principio
- Un terzo che contesti un sequestro deve introdurre elementi nuovi e specifici rispetto a precedenti istanze: la mera riproposizione di argomentazioni già respinte espone all'inammissibilità per preclusione.
- Se l'amministratore giudiziario ottiene autorizzazione a vendere i beni sequestrati e versa il ricavato nel F.U.G., il terzo può normalmente vantare solo un diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica previsto dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52 ss., art. 57), non ottenere un immediato dissequestro o restituzione.
- La buona fede del terzo è un presupposto necessario per ottenere tutela nelle verifiche di credito, ma non basta da sola a determinare la restituzione immediata di beni quando esistano concrete operazioni (p.es. vendita autorizzata) e difficoltà di identificazione specifica del bene.
- Le controversie contro provvedimenti cautelari richiedono che l'impugnazione sia funzionale a un risultato immediato ed effettivo nella sfera giuridica dell'impugnante: se l'atto impugnato non può produrre un tale effetto la via dell'appello cautelare è spesso inammissibile.
- Quando il contratto attribuisce facoltà che possono essere esercitate dall'amministratore giudiziario, il terzo dovrebbe rivolgersi prioritariamente all'amministratore (e, se necessario, al giudice delegato) piuttosto che contare su un incidente cautelare che produca effetti immediati.
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