Cassazione Penale, Ordinanza n. 07172/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha solo ridotto a un anno la durata della sospensione della patente, confermando per il resto la condanna per guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione ha dedotto quattro censure: 1) lesione del diritto di difesa e del giusto processo per la declaratoria di inammissibilità della richiesta di incidente probatorio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 186 cod. strada e dell'art. 127 Cost. in relazione all'affermazione di responsabilità; 3) violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) violazione degli artt. 157 ss. c.p. per asserita prescrizione maturata prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare doglianze già proposte in appello e già respinte. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché il giudice di merito aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto sulla base degli indici richiesti dall'art. 131-bis c.p. L'ultimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni, sarebbe maturato solo il 6 febbraio 2025. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 2 lett. c) e 2-sexies
Norma incriminatrice contestata per guida in stato di ebbrezza; la responsabilità già affermata in appello non è stata utilmente censurata in cassazione.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice di merito può negarla valorizzando gli indici indicati dalla norma e dall'art. 133 c.p.
È il parametro di valutazione degli indici della modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e, quindi, della particolare tenuità dell'offesa.
Richiamati per la prescrizione; nel caso concreto la Corte ha escluso che il termine fosse già maturato al momento della decisione d'appello.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 127 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul riconoscimento della responsabilità e sul diritto di difesa.
Richiamato unitamente al regime processuale della decisione impugnata; la Corte non ha ravvisato errori idonei a incidere sulla condanna.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La critica argomentata richiesta dal ricorso deve misurarsi specificamente con la motivazione del provvedimento censurato, indicando con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice può escluderla valorizzando gli indici previsti dalla norma e i criteri dell'art. 133 c.p.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, tenuto conto delle sospensioni del termine, la maturazione non risulta ancora intervenuta alla data della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07014/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07046/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07074/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07076/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07093/2025 del 20/02/2025
- ordinanza_penale · 20 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07109/2025 del 20/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →