Cassazione Penale, Sentenza n. 27910/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rotondi ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) presunta incompatibilita' del giudice (art. 36 c.p.p.) in ragione della partecipazione di un magistrato a un precedente processo collegato; 2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti con riferimento al movente, sostenendo di essere estraneo alla rapina antecedente e quindi privo del movente omicidiario attribuitogli; 3) insufficienza e inidoneita' degli indizi a provare il dolo omicidiario e la sua consapevolezza; 4) contestazione della quantificazione della pena (richiamo agli artt. 133 e 81 c.p.). In via subordinata chiedeva di sollevare questione di costituzionalita' degli artt. 34 e 37 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato integralmente. Motivi principali: 1) l'incompatibilita' del giudice costituisce causa di astensione o ricusazione e non causa di nullita', quindi la mancata ricusazione tempestiva impedisce di dedurla in cassazione; 2) le doglianze sul merito (movente, dolo, valutazione degli indizi) avrebbero richiesto una rivalutazione di merito che la Corte di legittimita' non puo' svolgere; la motivazione dei giudici di merito e' stata ritenuta logica e ancorata a elementi concreti (organizzazione dell'incontro, uso di autovettura di terzi, evitamento di telecamere, abbandono del cellulare, sosta all'imbocco della mulattiera, passaggio del borsone e consapevolezza della disponibilita' di armi da parte di Spitaletta, dichiarazioni rese dall'imputato); 3) il motivo sulla quantificazione della pena era generico e inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, di una somma alla Cassa delle ammende e al rimborso alle parti civili per le spese di rappresentanza e difesa come liquidato.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, lett. h) cod. proc. pen.
L'eventuale incompatibilita' del giudice e' causa di astensione o ricusazione e non determina di per se' la nullita' del procedimento; va fatta valere tempestivamente con le procedure di ricusazione.
Regola la procedura di ricusazione; la mancata utilizzazione tempestiva della ricusazione preclude la deduzione dell'incompatibilita' in sede di legittimita'.
artt. 34 e 37 cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva prospettato, in via subordinata, questione di costituzionalita' ma la Corte ha richiamato che la disciplina vigente prevede la ricusazione e non la nullita; questione costituzionale non ha avuto seguito.
La Corte di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per riconoscere l'attenuante invocata dal ricorrente; la cassazione non ha ritenuto fondata la censura su questo punto.
Richiamati in relazione alla quantificazione della pena: la censura era generica e quindi inammissibile; la motivazione sulla misura della pena e' stata ritenuta adeguata.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme operative relative alla liquidazione e pagamento delle spese di rappresentanza e difesa per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; applicate per la rifusione delle spese a favore di alcune parti civili.
Giurisprudenza Sezioni Unite
Sez. U. n. 23 del 24/11/1999 (Scrudato); Sez. U. n. 5 del 17/04/1996 (D'Avino)
Stabilisce che l'incompatibilita' deve essere fatta valere con ricusazione e non produce automaticamente la nullita' del processo, principio richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- L'incompatibilita' del giudice va dedotta tempestivamente con la procedura di astensione o ricusazione prevista dal codice; la mancata impugnazione tempestiva rende inammissibile la censura in cassazione.
- La Corte di Cassazione non rivede il merito probatorio: contestazioni che richiedono rivalutazione degli indizi o della credibilita' delle prove sono in genere inammissibili se mirano a un nuovo giudizio di fatto.
- Comportamenti logistici e organizzativi (uso di veicolo di terzi, evitamento delle telecamere, abbandono del cellulare, sosta sospetta, coordinamento degli incontri) possono essere valorizzati come indizi gravi e concordanti che legittimano la conclusione del concorso di persone nell'azione delittuosa, se contestualizzati e motivati adeguatamente dai giudici di merito.
- Le contestazioni generiche sulla quantificazione della pena sono inammissibili: per ottenere correzioni e' necessario dedurre profili specifici e motivati di illogicita' o difetto di motivazione.
- Se si pensa che un giudice sia incompatibile per precedenti ruoli o conoscenze, e' fondamentale esercitare senza ritardo il diritto di ricusazione; non farlo puo' compromettere ogni successiva impugnazione su tale tema.
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