Sentenza n. 257/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione dirigenziale n. G06688 del 29 maggio 2025, pubblicata sul BUR n. 47, suppl. n. 1, del 12 giugno 2025, con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla proposta n. 108/2022, formulata dalla società controinteressata, di localizzazione e realizzazione in località Sant’Apollonia, nel Comune di Aprilia (LT), di un deposito definitivo di rifiuti atto a garantire l’autosufficienza dell’ambito territoriale ottimale di Latina, nel contesto del procedimento per l’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, di cui all’art. 27-bis, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 2) della determinazione dirigenziale n. G06469 del 23 maggio 2025, pubblicata sul BUR n. 46, suppl. n. 1, del 10 giugno 2025, recante pronuncia di valutazione di impatto ambientale sul progetto di cui al precedente punto 1); 3) del verbale della terza e conclusiva seduta della conferenza di servizi decisoria del 14 aprile 2025; - per quanto riguarda i motivi aggiunti: 4) della determinazione dirigenziale n. G08042 del 23 giugno 2025, pubblicata sul BUR n. 55, suppl. n. 1, dell’8 luglio 2025, recante provvedimento autorizzatorio unico regionale sul progetto di cui al precedente punto 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pronuncia VIA, autorizzazione integrata ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale relativi alla localizzazione e realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Aprilia, nonché verbale conclusivo della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato gli atti regionali che avevano autorizzato, ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, la realizzazione e l’esercizio di una discarica destinata all’autosufficienza dell’ATO di Latina. Hanno dedotto: violazione del PRGR e degli artt. 9, 31, 41 e 97 Cost., sostenendo che la presenza di nuclei abitati e case sparse costituisse un fattore ostativo alla localizzazione; violazione degli artt. 3 e 14-ter l. 241/1990 e dell’art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006, per insufficiente motivazione sulla prevalenza delle posizioni espresse in conferenza di servizi; violazione degli artt. 136 ss. d.lgs. 42/2004 e dell’art. 242, comma 13-ter, d.lgs. 152/2006, poiché l’area era interessata da un procedimento di vincolo paesaggistico e confinava con aree già adibite a discarica e da bonificare; violazione del reg. UE 2024/1991, del principio di precauzione e del principio DNSH, per omessa valutazione degli impatti cumulativi e per la localizzazione in area agricola; violazione dell’art. 191 d.lgs. 152/2006 e del PRGR, assumendo il sovradimensionamento della capacità impiantistica, l’omessa comparazione con siti alternativi e la natura residuale della discarica; infine, violazione dell’art. 179 d.lgs. 152/2006, della direttiva 2008/98/CE e del PNGR, sostenendo che la gerarchia dei rifiuti imponesse di privilegiare sempre prevenzione, riutilizzo e recupero rispetto allo smaltimento in discarica. Sono state inoltre prospettate due questioni pregiudiziali relative al reg. UE 2024/1991.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, prescindendo dalle questioni preliminari sulla legittimazione e sull’interesse della persona fisica, in applicazione del principio della ragione più liquida. Ha affermato che la VIA e i provvedimenti conseguenti implicano un’ampia discrezionalità amministrativa, tecnica e istituzionale, sindacabile solo per violazione di legge o per manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto o travisamento. Il primo motivo è stato respinto perché case sparse e nuclei abitati costituiscono fattori di attenzione progettuale, non fattori escludenti secondo l’allegato A del PRGR; tali elementi sono stati considerati mediante specifiche prescrizioni sulle emissioni odorigene, senza che le ricorrenti ne avessero dimostrato l’irragionevolezza o l’inattendibilità. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della decisione della conferenza di servizi era ricostruibile dal verbale conclusivo e dagli atti richiamati per relationem. La prevalenza delle posizioni favorevoli risultava dalla complessiva istruttoria, dalla necessità di dotare l’ATO di Latina di una discarica operativa e dal carattere favorevole, seppure condizionato, di alcuni pareri; il criterio delle posizioni prevalenti non è meramente quantitativo, ma richiede una sintesi complessiva degli interessi coinvolti. Il terzo motivo è stato respinto perché, al momento degli atti impugnati, non esisteva un vincolo paesaggistico efficace: il procedimento di vincolo precedente era decaduto e il decreto ministeriale del 31 luglio 2025 era sopravvenuto. Il vincolo sopravvenuto non era opponibile alle autorizzazioni precedenti. Inoltre, il sito autorizzato non coincideva con le aree sottoposte a bonifica e gli accertamenti ARPA non avevano evidenziato contaminazioni ostative; le eventuali criticità erano state affrontate mediante prescrizioni. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte generico e comunque infondato: il reg. UE 2024/1991 stabilisce obiettivi di ripristino della natura e non impedisce, di per sé, l’autorizzazione di un singolo impianto; il principio DNSH riguarda attività finanziate dall’Unione europea, mentre il progetto era sostenuto da risorse private. Le questioni pregiudiziali sono state ritenute irrilevanti. Il quinto motivo è stato respinto perché il PRGR e gli atti di causa attestavano la carenza, non la sovracapacità, di discariche nell’ATO di Latina; il progetto era coerente con il principio di autosufficienza dell’ATO e non risultavano alternative concretamente percorribili, anche alla luce dell’annullamento giudiziale dei precedenti atti di individuazione di siti alternativi. Il sesto motivo è stato respinto perché la gerarchia dei rifiuti costituisce un criterio di priorità e un obiettivo di politica normativa, non un divieto assoluto dello smaltimento né una prescrizione immediatamente impeditiva dell’autorizzazione di un singolo impianto. Il principio di precauzione è stato ritenuto non applicabile in assenza di incertezza tecnico-scientifica sul rischio, che era conosciuto e specificamente ponderato dall’amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità, novità e delicatezza delle questioni.
Norme richiamate
Disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetti sottoposti a VIA, nel cui procedimento è stata autorizzata la discarica.
Recepisce la gerarchia dei rifiuti, che stabilisce priorità nella gestione ma non esclude in assoluto lo smaltimento in discarica.
art. 191 TFUE
Il principio di precauzione opera in presenza di un rischio potenziale e di incertezza scientifica; non si applica quando gli effetti negativi sono conosciuti, valutati e gestiti mediante prescrizioni.
art. 14-ter, comma 7, l. 241/1990
sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti
La decisione della conferenza di servizi si fonda sulle posizioni prevalenti, da intendere come sintesi complessiva degli interessi coinvolti e non come mero conteggio numerico dei pareri favorevoli e contrari.
L’obbligo di motivazione è rispettato quando, anche attraverso gli atti del procedimento richiamati per relationem, sia ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
La dichiarazione di notevole interesse pubblico adottata successivamente agli atti autorizzativi non incide, secondo la decisione, sulla validità e opponibilità delle precedenti autorizzazioni.
art. 196, comma 3, d.lgs. 152/2006
Il criterio della localizzazione preferenziale degli impianti in aree industriali non opera, per espressa esclusione normativa richiamata dal giudice, nei confronti delle discariche.
art. 4 direttiva 2008/98/CE
La gerarchia dei rifiuti costituisce un obiettivo che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità e non impone una specifica soluzione di gestione, né vieta lo smaltimento.
reg. UE 2024/1991
Fissa obiettivi europei di ripristino della natura e impone la predisposizione di piani nazionali, ma non determina di per sé l’illegittimità dell’autorizzazione di un singolo impianto di trattamento dei rifiuti.
Massime di principio
- La valutazione di impatto ambientale e i provvedimenti autorizzativi che su di essa si fondano esprimono un apprezzamento ampiamente discrezionale, amministrativo e istituzionale, sul bilanciamento tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di violazione di legge, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, errore di fatto o travisamento.
- Nella disciplina regionale della localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, soltanto i fattori qualificati come escludenti hanno efficacia direttamente preclusiva; i fattori di attenzione progettuale impongono ulteriori approfondimenti e possono essere gestiti mediante prescrizioni, salvo che il ricorrente dimostri l’irragionevolezza o l’inattendibilità della valutazione amministrativa.
- Il criterio delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi non coincide con un mero computo numerico dei pareri favorevoli e contrari, ma richiede una sintesi complessiva e contestuale degli interessi pubblici coinvolti; la motivazione è sufficiente quando il percorso decisionale sia ricostruibile dal provvedimento e dagli atti procedimentali richiamati, anche per relationem.
- Un vincolo paesaggistico perfezionatosi dopo la conclusione della conferenza di servizi e l’adozione dei titoli autorizzativi non è, in quanto sopravvenuto, opponibile alle autorizzazioni già adottate.
- La gerarchia dei rifiuti privilegia prevenzione, riutilizzo e recupero, ma non esclude lo smaltimento in discarica e non costituisce, da sola, un divieto immediatamente precettivo all’autorizzazione di un singolo impianto; il principio di precauzione è invocabile soltanto in presenza di incertezza scientifica circa un rischio potenziale.
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