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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11132/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e con conferma della condanna in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di plurime cessioni di cocaina e marijuana in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come di lieve entità, valorizzando la modestia dei corrispettivi, l'asserita mancanza di prova di fonti di approvvigionamento, rete organizzativa, depositi e particolari accorgimenti nello spaccio; 2) violazione dell'art. 62, n. 4, c.p. e vizi motivazionali, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità e sostenendo che il lucro effettivo sarebbe stato marginale rispetto al dato complessivo richiamato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero formulate come censure motivazionali e violazioni di legge solo apparenti, in realtà palesemente insussistenti, e comunque prive di un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la Corte di appello aveva già esaminato in modo ampio le deduzioni difensive, sostanzialmente riproposte in cassazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l'esclusione dell'ipotesi di minore gravità in ragione della sistematicità dello spaccio, del numero elevato di acquirenti, del coinvolgimento di più persone, della disponibilità di auto e telefoni cellulari, e del dato complessivo di oltre 1100 cessioni con profitto superiore a 55.000 euro, ritenendo irrilevante la modesta entità delle singole dosi. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto giustificato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. sulla base del dato ponderale e del lucro complessivo, non essendo consentito valorizzare le singole operazioni per sostenere la modestia del guadagno marginale. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., e rilevata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale base del vincolo della continuazione per plurime cessioni di stupefacenti contestate all'imputato

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per numerose cessioni di cocaina e marijuana

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    l'ipotesi di minore gravità può essere esclusa sulla base della sistematicità dello spaccio, del numero di cessioni, del coinvolgimento di più persone, dei mezzi impiegati e del profitto complessivo

  • art. 62, n. 4, c.p.

    l'attenuante del danno o lucro di speciale tenuità non è riconoscibile quando il lucro complessivo dell'attività illecita è significativo; non rilevano le singole operazioni per isolare un guadagno marginale

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in difetto di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 309 del 1990

    richiamo al d.P.R. in materia di stupefacenti, quale quadro normativo della contestazione

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per verificare se la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione delle censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • L'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti va valutata in modo complessivo, considerando sistematicità dell'attività, numero di cessioni, pluralità dei soggetti coinvolti, mezzi impiegati e profitto complessivo; la modestia della singola dose non è decisiva se il quadro complessivo rivela una significativa offensività.
  • L'attenuante del lucro di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando l'illecito produce un vantaggio economico complessivo rilevante, non potendosi segmentare artificiosamente l'attività in singole operazioni per sostenere la marginalità del guadagno.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice deve applicare l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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