Cassazione Civile, Ordinanza n. 05504/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per l’anno 2008 relativo a un’area demaniale in concessione, destinata all’ormeggio di imbarcazioni nel porto di Talamone. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’atto, ma in rinvio la CTR ha accolto l’appello del Comune ritenendo assoggettabile a TARSU l’area di ormeggio, inquadrandola per categoria nelle aree ricreativo-turistiche previste dal regolamento comunale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) falsa applicazione degli artt. 62, 68 e 69 d.lgs. 507/1993, sostenendo che mancasse una delibera regolamentare specifica per la categoria tariffaria degli spazi acquei/ormeggi e che fosse illegittima l’assimilazione tariffaria ai campeggi e distributori; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, in relazione alla competenza impositiva del Comune rispetto alla gestione dei rifiuti in area portuale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi era affidato dall’Autorità marittima a un soggetto privato; 4) violazione della disciplina sulle spese processuali e sui parametri forensi per la loro liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il regolamento comunale può inquadrare per categoria un’area adibita ad ormeggio nella nozione di aree ricreativo-turistiche, in base all’art. 68 d.lgs. 507/1993, che fissa criteri di massima e non tassativi; ha inoltre osservato che l’area demaniale concessa a privati, se produttrice di rifiuti solidi urbani, è comunque assoggettabile alla tassa. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR, seppur sintetica, era sufficiente a superare il minimo costituzionale: la CTR aveva distinto tra rifiuti delle navi, rientranti nella competenza dell’Autorità marittima, e rifiuti solidi urbani delle aree a terra, di competenza comunale. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il terzo motivo, rilevando che il fatto storico dedotto era stato già considerato dal giudice di merito e che mancavano i requisiti richiesti per il vizio di omesso esame. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la CTR aveva liquidato distintamente le spese per ciascun grado e che, entro i limiti minimi e massimi tariffari, la quantificazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione del Comune. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parte della disciplina della TARSU, ma il punto decisivo è l’articolazione regolamentare delle categorie tariffarie e l’assoggettabilità dell’area produttiva di rifiuti.
"sono tenuti"; "di massima"
i Comuni sono obbligati a dotarsi di regolamento per classificare locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti; i criteri di classificazione tariffaria sono di massima e non tassativi, con discrezionalità comunale nell’inquadrare categorie e sottocategorie.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non è oggetto di un’autonoma ratio decisoria nella parte esaminata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
richiamato nella censura di nullità, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione apparente ricorre solo se mancano le ragioni in fatto e diritto della decisione; non basta una motivazione sintetica.
richiamato nel motivo di nullità della sentenza.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la motivazione deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto; la CTR ha rispettato il minimo costituzionale.
richiamato dal motivo sulle spese processuali.
non impone la liquidazione ai valori medi; il giudice deve stare tra minimo e massimo, con motivazione solo se deroga ulteriormente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di TARSU, il bene demaniale concesso a privati non è di per sé escluso dall’imposizione: ciò che rileva è la sua attitudine a produrre rifiuti solidi urbani.
- I criteri di classificazione tariffaria previsti dal regolamento comunale e dall’art. 68 d.lgs. 507/1993 hanno natura tendenziale e non rigidamente tassativa; il Comune può individuare ulteriori utenze o sottocategorie, purché nel rispetto della discrezionalità amministrativa e dei limiti di legge.
- L’inquadramento di un’area in una categoria tariffaria può avvenire per rapporto di species a genus, senza che sia necessaria una previsione regolamentare espressa della singola sottoclasse, quando l’area concretamente appartenga alla tipologia considerata dal regolamento.
- La motivazione apparente ricorre solo quando il giudice omette del tutto di indicare le ragioni in fatto e in diritto della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a superare il minimo costituzionale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, realmente trascurato dal giudice; non può essere dedotto per contestare la valutazione di elementi istruttori già considerati.
- Nella liquidazione delle spese, il giudice deve collocarsi entro i limiti minimi e massimi dello scaglione applicabile; non è vincolato ai valori medi e non deve motivare la scelta se si mantiene entro tali limiti.
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