Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21555/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'interpretazione di una clausola del contratto aziendale dell'11 marzo 2015 relativa alla remunerazione variabile spettante al personale addetto alla regolarizzazione dei viaggiatori a bordo treno o a terra. Il giudice di merito aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a un'indennità fissa di due euro per ogni regolarizzazione che prevedesse l'applicazione dell'esazione suppletiva, anche se tale somma non fosse stata poi effettivamente riscossa dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe interpretato la clausola in modo non corretto, trascurando la comune intenzione delle parti e attribuendo alla previsione dell'esazione suppletiva un significato svincolato dall'effettivo incasso; con il secondo ha denunciato violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., lamentando che i giudici di merito avrebbero dovuto disporre istruttoria testimoniale e utilizzare i poteri officiosi per acquisire elementi utili a ricostruire l'effettivo intendimento delle parti e che la causa non poteva essere decisa come questione di mero diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo, confermando la decisione di merito. Ha affermato che la clausola contrattuale riconosce l'indennità fissa di due euro per ogni regolarizzazione che preveda l'esazione suppletiva, senza subordinare il diritto all'effettivo incasso della sanzione; ha inoltre osservato che, quando le parti hanno voluto ancorare la provvigione o indennità all'importo riscosso, lo hanno detto espressamente nelle lettere b) e c) del medesimo articolo. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che non erano indicati i mezzi di prova asseritamente non ammessi, che non risultava una specifica sollecitazione dei poteri istruttori d'ufficio e che, in ogni caso, la controversia era stata correttamente risolta come questione di puro diritto interpretativo, senza applicazione della regola sull'onere della prova. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 54.2.2, lett. a), contratto aziendale 11 marzo 2015

    "due euro di indennità fissa per ogni regolarizzazione effettuata bordo treno o a terra, che prevede l'applicazione della esazione suppletiva ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto"

    La clausola riconosce l'indennità per la sola previsione dell'esazione suppletiva e non richiede l'effettiva riscossione della somma.

  • art. 54.2.2, lett. b) e c), contratto aziendale 11 marzo 2015

    "25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa"; "25% dell'importo riscosso"

    Il riferimento espresso all'importo riscosso mostra che, quando le parti hanno voluto subordinare la remunerazione all'incasso effettivo, lo hanno previsto in modo inequivoco.

  • art. 1362 c.c.

    Va ricercata la comune intenzione delle parti; tuttavia il ricorso tendeva a rimettere in discussione l'apprezzamento di merito dell'interpretazione contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione deve essere sistematica e coordinata con le altre clausole del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere conforme a buona fede e coerente con la struttura complessiva del regolamento negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    Non è violato quando la decisione deriva dall'interpretazione di una clausola contrattuale e non da un giudizio fondato sull'insufficienza della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificava i mezzi di prova asseritamente trascurati.

  • art. 116 c.p.c.

    Non risulta una violazione dei criteri di valutazione della prova, poiché la causa è stata decisa su questione interpretativa di diritto.

  • art. 420 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi del rito del lavoro non sono esercitabili in astratto, ma richiedono specifica sollecitazione e presupposti processuali e fattuali adeguati.

  • art. 421 c.p.c.

    La mancata attivazione dei poteri officiosi non integra errore quando la causa è decidibile sulla base degli atti e la parte non indica in modo specifico i necessari mezzi istruttori.

  • art. 437 c.p.c.

    Il ricorrente non ha dimostrato il mancato esercizio di poteri istruttori in appello in presenza dei relativi presupposti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il significato letterale va coordinato con il testo complessivo: se in alcune previsioni le parti subordinano espressamente il compenso all'importo riscosso, mentre in altre si riferiscono solo alla previsione dell'esazione, non è consentito estendere per analogia il requisito dell'incasso effettivo.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici è infondata quando mira in realtà a sovvertire l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice sulla clausola, senza evidenziare un effettivo errore di interpretazione.
  • La deduzione di omessa ammissione di prova è inammissibile se non indica specificamente quali mezzi istruttori siano stati negati e non chiarisce i presupposti processuali e fattuali che avrebbero imposto l'esercizio dei poteri officiosi.
  • Nel rito del lavoro i poteri istruttori d'ufficio non possono essere invocati in modo generico: la parte deve allegare in modo puntuale le esigenze probatorie e dimostrare che la controversia non sia già decidibile sulla base delle risultanze documentali e dell'interpretazione del rapporto dedotto.
  • Quando la causa ruota esclusivamente sull'interpretazione di una clausola contrattuale, non si configura una violazione dell'art. 2697 c.c., poiché il giudizio non è fondato sulla mancanza di prova di un fatto costitutivo ma sulla corretta lettura del testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.