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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04730/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e per bancarotta documentale specifica, nonché per bancarotta impropria aggravata da false comunicazioni sociali e per due episodi di insolvenza fraudolenta. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sul dolo specifico della bancarotta documentale, sostenendo che la sentenza non avesse dimostrato la volontà di sottrarre le scritture contabili. Con il secondo motivo ha censurato il ragionamento sulla insolvenza fraudolenta, contestando che il dolo fosse stato desunto dal falso in bilancio e affermando che la condotta mostrava, al contrario, la volontà di proseguire l'attività commerciale. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 81 c.p. per l'eccessività degli aumenti di pena per la continuazione relativi ai due episodi di insolvenza fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva individuato plurimi indici di fraudolenza e che la sottrazione delle scritture contabili era funzionale a celare le condotte distrattive. Ha giudicato il secondo motivo non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva desunto il dolo dell'insolvenza fraudolenta da elementi seri e univoci, tra cui la dinamica decettiva verso i clienti e lo stato di decozione della società. Ha reputato infine il terzo motivo generico e infondato, perché gli aumenti per la continuazione erano stati motivati in modo congruo e proporzionato, senza dar luogo a un surrettizio cumulo materiale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2621 c.c.

    richiamato come base della bancarotta impropria aggravata da false comunicazioni sociali; il falso in bilancio è valorizzato anche come indice del dolo nelle condotte decettive verso i terzi

  • art. 641 c.p.

    richiamato per le due ipotesi di insolvenza fraudolenta, realizzate contraendo obbligazioni con il proposito di non adempiere e dissimulando lo stato di insolvenza

  • art. 81 c.p.

    richiamato in tema di continuazione e determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite; gli aumenti devono essere motivati e proporzionati

  • art. 54 c.p.p.

    non citato

  • art. 616 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo, ma il dispositivo prevede la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 627 c.p.p.

    non citato

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente, ma i motivi vengono scrutinati come censure di vizio di motivazione e violazione di legge in cassazione

Massime di principio

  • Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica il dolo specifico può essere desunto da indici fattuali esterni, non solo dall'omesso rinvenimento delle scritture, ma anche da condotte distrattive o da ulteriori elementi che rendano plausibile la volontà di occultare la ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita.
  • La mancanza o l'irregolarità delle scritture contabili assume particolare significato probatorio quando risulta funzionale a mascherare operazioni distrattive già poste in essere: in tale ipotesi il dolo specifico della bancarotta documentale può ritenersi integrato.
  • Nell'insolvenza fraudolenta il dolo non può essere escluso invocando la mera prosecuzione dell'attività d'impresa, se il giudice di merito ha individuato una dinamica decettiva verso la controparte, lo stato avanzato di decozione e l'impossibilità di far fronte agli obblighi assunti.
  • La prova del dolo nell'insolvenza fraudolenta può essere tratta da elementi induttivi seri e univoci desumibili dal contesto della condotta e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, non essendo sufficiente a escluderlo il solo dato dell'inadempimento.
  • In tema di continuazione, l'aumento per i reati satellite deve essere motivato e deve restare proporzionato alla gravità concreta dei fatti; una motivazione congrua su intensità del dolo, profitto illecito e danno alle persone offese esclude la censura di cumulo materiale mascherato.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si limita a contestazioni generiche rispetto ai parametri di motivazione adottati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceInsolvenza fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati fallimentariDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

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