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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04613/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non cassazionista, quindi non legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Come conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione avverso un'ordinanza del giudice di sorveglianza di Catania. Il ricorso è stato però riqualificato nel testo come originariamente proveniente da un atto di appello poi convertito, e la Corte ha rilevato che l'atto risultava sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione. Il motivo decisivo dell'inammissibilità è dunque il difetto di legittimazione tecnica del difensore, con conseguente invalidità del ricorso, senza che la conversione dell'impugnazione possa sanare il vizio.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    L'atto di ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione da parte di un difensore non abilitato rende il ricorso inammissibile.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il principio di conversione/qualificazione dell'impugnazione non può essere utilizzato per sanare la mancanza del requisito soggettivo di legittimazione del difensore cassazionista richiesto dall'art. 613 c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata come fonte della riformulazione dell'art. 613 c.p.p., che rafforza il requisito della sottoscrizione da parte del difensore iscritto all'albo speciale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale l'impugnazione è inammissibile quando l'atto sia sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché il requisito della legittimazione tecnica è richiesto a pena di inammissibilità.
  • La conversione o riqualificazione di un'impugnazione non consente di eludere i requisiti formali e sostanziali propri del mezzo di gravame di arrivo: il principio di conservazione degli atti opera solo se l'atto convertito possiede i requisiti necessari per il nuovo mezzo.
  • L'inammissibilità per difetto di sottoscrizione da parte di difensore cassazionista non è suscettibile di sanatoria postuma tramite la qualificazione dell'atto come impugnazione diversa.
  • Quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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