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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04586/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per truffa aggravata. Con l'unico motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non ricorressero i presupposti per una pronuncia di proscioglimento. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza, rilevando che il ricorso era stato proposto personalmente dalla parte, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che impone la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione a pena di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendosi sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    è la norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità di pronunciare proscioglimento, ma la Corte non ne esamina il merito perché l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni formali

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione, dopo la modifica introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo il patrocinio speciale per il ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
  • La violazione del requisito di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato integra un vizio formale assorbente che impedisce l'esame delle censure di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende quando sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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