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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04614/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello pronunciata in sede di rinvio, che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di tentato furto e condannato a due mesi e venti giorni di reclusione e 134 euro di multa, con eliminazione delle aggravanti della violenza sulle cose e della destinazione a pubblica fede. Con unico motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata attivazione della procedura prevista dall'art. 545-bis c.p.p. in relazione alle sanzioni sostitutive, sostenendo di non essere stato specificamente interpellato sul punto. La Corte ha rilevato che nella sentenza impugnata erano già state evidenziate circostanze incompatibili con l'applicazione delle sanzioni sostitutive, in particolare i precedenti penali per reati della stessa tipologia e indole, valorizzati per delineare un quadro soggettivo negativo; ha inoltre osservato che si trattava di giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio e che nel corso dell'intero procedimento la pena era rimasta sempre al di sotto della soglia di concedibilità delle sanzioni sostitutive, senza che la questione fosse mai stata sollevata, con conseguente preclusione della doglianza.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    La procedura per la valutazione delle sanzioni sostitutive non era attivabile o comunque la relativa doglianza era preclusa, perché la Corte territoriale aveva già escluso la compatibilità delle sanzioni sostitutive sulla base di elementi fattuali negativi e la questione non era stata sollevata tempestivamente nel giudizio di rinvio.

  • cod. proc. pen.

    Riferimento generico al codice di procedura penale per la disciplina processuale applicata nel giudizio di rinvio e nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, la censura sulla mancata attivazione della procedura per le sanzioni sostitutive può essere dichiarata inammissibile se la questione risulta preclusa e non sia stata tempestivamente introdotta nel corso del procedimento.
  • La mancata specifica audizione dell'imputato sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive non determina di per sé vizio rilevante quando la sentenza di merito abbia già motivatamente escluso la compatibilità del beneficio sulla base di circostanze fattuali incompatibili, come precedenti penali della medesima indole.
  • In sede di legittimità, la ricorribilità su questioni relative al trattamento sanzionatorio incontra il limite della preclusione processuale quando il procedimento si sia svolto sempre sotto la soglia di applicabilità del beneficio e la relativa doglianza non sia stata prospettata tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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