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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04599/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano per difetto di legittimazione della persona offesa non costituita parte civile. Conseguentemente ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La persona offesa ha impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 393 c.p., ritenendolo estinto per remissione di querela. Il ricorso deduceva violazione di legge, sostenendo che il Tribunale, nel ritenere assente ingiustificata la persona offesa all'udienza del 18 giugno 2024, non aveva considerato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire tempestivamente presentata dalla stessa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato proposto dalla persona offesa non costituita parte civile, quindi da soggetto non legittimato a impugnare.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    il giudizio a quo riguardava il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere perché il reato era estinto per remissione di querela

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 591 c.p.p.

    la Corte richiama il principio per cui il ricorso proposto da soggetto non legittimato è inammissibile

  • Corte cost. 13/6/2000 n.186

    il versamento alla Cassa delle ammende è giustificato quando la parte sia in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa che non sia costituita parte civile è inammissibile per difetto di legittimazione, in assenza di una previsione normativa che le attribuisca tale potere di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata de plano quando il vizio emerge ictu oculi dagli atti.
  • Quando il ricorso è inammissibile per iniziativa di soggetto non legittimato, segue la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La legittimazione a impugnare della persona offesa non può essere desunta dal solo interesse sostanziale alla decisione, occorrendo la veste processuale abilitante prevista dalla legge, come la costituzione di parte civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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