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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04612/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo implicitamente l'insufficienza o illogicità della motivazione di merito sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto attiene a un profilo non deducibile in sede di legittimità, essendo la motivazione della Corte d'appello ritenuta congrua, logica e coerente con le emergenze processuali nella parte in cui ha negato le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato contestato, in materia di stupefacenti, per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    le circostanze attenuanti generiche sono rimesse alla valutazione del giudice di merito; il relativo diniego, se sorretto da motivazione logica e non viziata, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia motivato in modo congruo, privo di contraddizioni e coerente con gli elementi processuali, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
  • In cassazione non è deducibile, come vizio censurabile nel merito, una semplice richiesta di rivalutazione della motivazione del giudice di appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, salvo che emergano manifeste illogicità o violazioni di legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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