Cassazione Civile, Ordinanza n. 18277/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Una società proprietaria di un'autovettura chiedeva il risarcimento dei danni subiti per il furto del veicolo, avvenuto mentre l'auto era parcheggiata in un parcheggio a pagamento presso un aeroporto gestito dalla controparte. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il rapporto fosse un contratto di parcheggio senza custodia; la corte d'appello aveva confermato, qualificando il contratto come atipico avente a oggetto la mera disponibilità dello spazio e negando che le modalità di accesso facessero sorgere un affidamento del cliente sulla custodia. Con il ricorso per cassazione si denunciava, con due motivi strettamente connessi, la violazione delle norme sul deposito e sulla locazione e delle regole di conclusione/interpretazione del contratto, sostenendo che il parcheggio meccanizzato a pagamento dovesse essere ricondotto al deposito, con conseguente obbligo di custodia del veicolo; inoltre si deduceva che la clausola o la segnaletica di esonero da responsabilità era vessatoria e inidonea a escludere l'obbligo di custodia, perché non specificamente approvata e comunque proposta solo dopo la conclusione del contratto, che si perfeziona con l'ingresso del mezzo nell'area di parcheggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha affermato che il parcheggio meccanizzato a pagamento è un contratto socialmente tipico e che, in base alla funzione economico-sociale del servizio e all'affidamento ingenerato nell'automobilista, l'obbligazione di custodia del veicolo rientra normalmente nel contenuto del contratto. Ha quindi censurato la decisione di merito che aveva escluso la custodia qualificando il rapporto come mera disponibilità di spazio, e ha precisato che una deroga al regime del parcheggio custodito richiede espressa negoziazione e specifico consenso, non essendo sufficienti cartelli o clausole predisposte unilateralmente e rese note solo dopo la conclusione del contratto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è il parametro processuale invocato per censurare l'erronea sussunzione del rapporto e l'erronea applicazione delle norme sostanziali
richiamati per sostenere la riconducibilità del parcheggio meccanizzato alla disciplina del deposito e quindi all'obbligo di custodia
richiamati dalla corte di merito e nel ricorso per la tesi della locazione/mera disponibilità dello spazio
richiamato per il momento di perfezionamento del contratto mediante incontro di proposta e accettazione
richiamato in relazione alla conclusione del contratto attraverso comportamento concludente
richiamato per l'offerta al pubblico del servizio di parcheggio
richiamato per i doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e nella formazione del regolamento contrattuale
richiamato per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie di esonero da responsabilità
richiamato per l'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti e la funzione del negozio
richiamato per l'interpretazione secondo buona fede
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, lett. f
richiamato dalla ricorrente come ipotesi legale di parcheggio senza custodia riferita alle aree pubbliche comunali
Massime di principio
- Il contratto di parcheggio meccanizzato a pagamento, pur essendo atipico sotto il profilo formale, va qualificato in base alla funzione concreta del servizio e all'affidamento normalmente ingenerato nell'utente.
- Quando l'area di sosta è organizzata in modo da far percepire al cliente un servizio di parcheggio a pagamento, l'obbligazione di custodia del veicolo rientra di regola nel contenuto del contratto.
- Una clausola di esclusione della custodia o della responsabilità del gestore non può essere validamente opposta se non è portata a conoscenza dell'utente in modo chiaro e univoco prima della conclusione del contratto e, ove vessatoria, non risulti specificamente approvata per iscritto.
- La conclusione del contratto di parcheggio si colloca, in via generale, nel momento dell'immissione del veicolo nell'area di parcheggio, quando l'utente accetta l'offerta del gestore mediante la concreta utilizzazione del servizio.
- Cartelli, regolamenti interni o clausole apposte unilateralmente sul biglietto, se conosciuti solo dopo la conclusione del rapporto, non sono idonei a modificare il contenuto del contratto già perfezionato.
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