Cassazione Civile, Ordinanza n. 19942/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava l'avviso di pagamento con cui l'Ufficio gli richiedeva una maggiore accisa per l'anno 2017, contestando vendite di gasolio ad uso agricolo a soggetti ritenuti inesistenti e una vendita eccedente il limite autorizzato nei confronti di un altro soggetto. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e lamentando, in sostanza, la nullità della sentenza d'appello per difetto assoluto di motivazione ai sensi degli artt. 360, commi 4 e 5, c.p.c., 1 e 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sosteneva che la CTR avesse erroneamente escluso la sua buona fede e che il giudice di secondo grado avesse omesso di confrontarsi con la discrepanza tra la decisione di primo grado e quella d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso perché, sotto la veste formale del vizio di motivazione e della violazione di legge, esso mirava in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR in ordine alla mancanza di prova della buona fede del contribuente. Tale censura richiedeva un riesame del merito precluso in sede di legittimità. È stata inoltre esclusa la nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la decisione d'appello conteneva un percorso argomentativo comprensibile e idoneo a rendere intellegibili le ragioni del decisum. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo non può essere convertito in un nuovo giudizio di merito; la doglianza sulla motivazione è scrutinabile solo nei limiti del vizio denunciabile in cassazione, non per ottenere un riesame dei fatti.
Richiamato insieme all'art. 36 del medesimo decreto e agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. a sostegno della censura di nullità della sentenza, ma senza esito favorevole al ricorrente.
La motivazione della sentenza tributaria è ritenuta sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
La sentenza deve esporre in modo chiaro e comprensibile le ragioni della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e del compendio probatorio.
- La motivazione è solo apparente, e quindi causa di nullità della sentenza, quando il percorso logico del giudice sia incomprensibile o del tutto mancante; non è sufficiente che la parte la ritenga errata o non condivisibile.
- La contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, inclusa la valutazione della buona fede o della prova di circostanze esimenti, è inammissibile se proposta come motivo di cassazione e non come vera denuncia di errori di diritto nei limiti consentiti.
- Quando il ricorso viene rigettato, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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