Cassazione Civile, Ordinanza n. 21461/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Un automobilista aveva stipulato un contratto annuale per un posto auto in un’autorimessa gestita da una società. In occasione dell’esondazione di un fiume e dell’allagamento del piano interrato del parcheggio, la vettura rimaneva danneggiata da acqua, detriti e fanghiglia. L’utente agiva chiedendo il risarcimento contro la Regione Liguria e contro il gestore del parcheggio, deducendo, tra l’altro, la responsabilità di quest’ultimo quale custode della struttura e la mancata predisposizione di avvisi o cautele in presenza dell’allerta meteo. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti del gestore e condannava anche l’assicurazione, chiamata in manleva, al pagamento diretto nei limiti di polizza; la Corte d’appello confermava. L’assicurazione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1575 e 1576 c.c., sostenendo che il rapporto fosse di locazione e che non gravasse sul locatore l’obbligo di realizzare presidi antiallagamento o opere di trasformazione del bene; (2) violazione dell’art. 2051 c.c., contestando l’affermazione di responsabilità del custode e l’assunto che questi dovesse attivarsi per far eseguire opere a terzi; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 132 c.p.c., in quanto la decisione sarebbe stata sostanzialmente riproduttiva di altra sentenza resa in diverso giudizio e, comunque, incoerente sul tema del concorso di colpa del danneggiato e dell’osservanza dell’ordinanza sindacale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione preliminare di giudicato esterno, rilevando che il precedente invocato riguardava parti diverse e non poteva spiegare efficacia riflessa in assenza di rigorosi presupposti. Ha poi dichiarato infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello non era apparente né contraddittoria, poiché era consentita la motivazione per relationem, purché il giudice faccia propria, in modo autonomo e comprensibile, la ratio decidendi di altra pronuncia, come accaduto nel caso concreto. Ha quindi ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché volto in sostanza a rivalutare il merito della responsabilità ex art. 2051 c.c.; la Corte ha ribadito che tale responsabilità è oggettiva, si fonda sulla prova del nesso tra cosa in custodia e danno ed è esclusa solo dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato con efficacia causale esclusiva o concorrente. Ha infine dichiarato assorbito il primo motivo, perché la responsabilità dell’assicurata risultava già sufficientemente affermata sul solo titolo dell’art. 2051 c.c., senza necessità di esaminare il diverso profilo contrattuale della locazione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità del custode è oggettiva: basta la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno; l’esonero è possibile solo per caso fortuito o per condotta del danneggiato avente efficacia causale esclusiva o concorrente.
Norma richiamata dalla parte attrice nel giudizio di merito; non costituisce la ratio decidendi della pronuncia di cassazione.
Norma invocata in giudizio di merito; la decisione di legittimità non si fonda su tale disposizione.
Norma invocata in giudizio di merito; la decisione di legittimità non la esamina come base decisoria.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per sostenere che gli obblighi del locatore non comprendano opere di trasformazione o presidi antiallagamento; il motivo è rimasto assorbito.
Richiamato nel primo motivo di ricorso per sostenere che il locatore debba solo mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto, senza obbligo di opere straordinarie; motivo assorbito.
Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi graficamente o sia meramente apparente; è ammissibile la motivazione per relationem se il percorso argomentativo resta autonomo e intelligibile.
Parametro del sindacato di legittimità per le asserite violazioni di legge dedotte con i primi due motivi.
Parametro del sindacato di legittimità per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contrario a principi di diritto già consolidati in materia di responsabilità da custodia.
Richiamato nel giudizio di merito per la condanna diretta dell’assicuratore nei limiti della garanzia, con applicazione della franchigia.
La condotta del danneggiato può incidere causalmente sul danno come fatto umano, anche a fini di esclusione o concorso della responsabilità del custode.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il rapporto tra la cosa e il danno, mentre il custode si libera soltanto dimostrando il caso fortuito o l’incidenza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato.
- L’eccezionalità di un evento meteorologico non può essere desunta automaticamente da provvedimenti amministrativi di stato di calamità; occorre verificare, in concreto, se l’evento presenti i caratteri del caso fortuito e interrompa il nesso causale.
- La motivazione per relationem è legittima quando il giudice faccia propri, anche sinteticamente, i contenuti di altra decisione e il percorso argomentativo resti chiaro, coerente e autonomo nella causa decisa.
- Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c. ricorre solo in presenza di motivazione meramente apparente, mancante o affetta da un contrasto irriducibile tra proposizioni inconciliabili; non è consentito in cassazione un riesame del merito probatorio sotto la veste del vizio motivazionale.
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