Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1812/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma di condanna per lesioni personali (artt. 582 e 585 c.p.) chiedendo: 1) la nullita' della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, notificato allo studio del difensore mentre l'imputato era detenuto (violazione artt. 156, 161 c.p.p. e art.164 c.p.p.); 2) la declaratoria di prescrizione per erronea sospensione dei termini (contestando la sospensione 12/02/2020-08/03/2020 e la sospensione Covid 9/03/2020-11/05/2020, ritenendo quest'ultima incostituzionale ai sensi dell'art. 83 dl n.18/2020); 3) vizio di motivazione e travisamento della prova per presunta inattendibilita' e versioni contrastanti della persona offesa e per una condotta di provocazione non valutata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura tardiva e ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notifica all'imputato detenuto deve essere eseguita nel luogo di detenzione e che la notifica effettuata al domicilio eletto integra una nullita' a regime intermedio suscettibile di sanatoria se non eccepita tempestivamente (art. 184 e art. 182 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di prescrizione, confermando la legittimita' della sospensione dei termini per il periodo di emergenza Covid-19 (art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n.18) in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n.278/2020 e della giurisprudenza di legittimita'. Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che in realta' chiedevano una rivalutazione del merito: il sindacato di Cassazione non puo' rivedere la valutazione della prova fatta dal giudice di merito salvo vizi di motivazione specifici; la sentenza impugnata fornisce motivazione logica e coerente in ordine all'attendibilita' della persona offesa e alle dichiarazioni di altri testi. Conseguenze pratiche: inammissibilita' del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per Euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma che disciplina le lesioni personali: la sentenza impugnata ha confermato la configurazione del reato nei confronti dell'imputato

  • art. 585 c.p.

    Aggravante o riferimento alla specifica fattispecie di lesioni previste dal codice penale, richiamata nella imputazione

  • art. 156 c.p.p.

    art. 156, comma 4, cod. proc. pen.

    Norme sulle notificazioni in generale; il ricorso ha contestato la corretta esecuzione della notifica all'imputato detenuto

  • art. 161 c.p.p.

    Norma sulle notificazioni all'imputato detenuto e sulla necessita' di eseguire la notifica nel luogo di detenzione quando lo stato di detenzione e' noto

  • art. 164 c.p.p.

    Prevede l'esclusione dell'operativita' dell'elezione di domicilio quando l'imputato e' detenuto; richiamata per sostenere la nullita' della notifica a domicilio eletto

  • art. 182 c.p.p.

    art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina la sanatoria delle nullita' processuali non tempestivamente denunciate; applicata per ritenere sanata la notifica non impugnata immediatamente

  • art. 184 c.p.p.

    Prevista la distinzione di nullita' a regime intermedio e le modalita' di sanatoria; la Corte ha richiamato che la nullita' per notifica all'imputato detenuto e' soggetta a sanatoria se non eccepita

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita' e che le censure non possono tradursi in una rivalutazione del merito

  • art. 83 d.l. 17/03/2020 n. 18 (conv. L. 24/04/2020 n.27)

    art. 83, comma 4, d.l. 17/03/2020 n. 18

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per l'emergenza Covid-19: la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della sospensione per il periodo pertinente e ha richiamato la pronuncia di legittimita' che ne conferma l'applicazione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 278/2020

    Sentenza n. 278 del 23/12/2020

    Ha dichiarato compatibile con la Costituzione la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18/2020, escludendo violazione del principio di irretroattivita'

  • Sezioni Unite, n. 12778/27-02-2020

    Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020

    Ha chiarito che le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione e che la notificazione al domicilio eletto e' nullita' a regime intermedio soggetta a sanatoria

  • Sezioni Unite, n. 5292/26-11-2020

    Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020

    Ha precisato l'applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione per i procedimenti rinviati nella prima fase dell'emergenza Covid-19

Massime di principio

  • La notifica all'imputato detenuto deve essere eseguita nel luogo di detenzione; la notifica effettuata al domicilio eletto costituisce nullita' a regime intermedio che puo' essere sanata se non eccepita tempestivamente dal difensore.
  • Per far valere una nullita' di notifica non basta rappresentare lo stato di detenzione in udienza: la difesa deve eccepire immediatamente la nullita' per evitare la sanatoria prevista dall'ordinamento.
  • Le sospensioni dei termini di prescrizione disposte per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. 18/2020) sono state ritenute costituzionalmente legittime e si applicano secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimita'.
  • La Corte di Cassazione e' giudice della motivazione e non del merito: non ammette una nuova valutazione della prova di fatto a mezzo di ricorso per cassazione; le censure devono essere dirette alla motivazione e dimostrare vizi formali, contraddittorieta' manifesta o illogicita'.
  • Per sostenere un travisamento della prova in sede di legittimita' occorre dimostrare la palese e non controvertibile difformita' tra il contenuto intrinseco di una dichiarazione e la sua interpretazione da parte del giudice, non una semplice diversa lettura degli atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.