Cassazione Civile, Ordinanza n. 33781/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice, infermiera professionale in servizio presso un presidio ospedaliero pubblico, aveva chiesto l’accertamento del demansionamento e il risarcimento del danno assumendo di essere stata adibita, in modo non occasionale ma nell’ambito di turni pomeridiani, notturni e di pronta disponibilità, al lavaggio e alla pulizia/disinfezione di strumenti chirurgici, attività che rivendicava come proprie del personale ausiliario/OSS. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che si trattasse di compiti marginali, strumentali e non estranei alla professionalità infermieristica. In cassazione la ricorrente ha dedotto: travisamento della prova e erronea lettura delle deposizioni testimoniali; violazione della disciplina contrattuale del comparto sanità e dell’accordo Stato-Regioni sull’OSS; violazione della disciplina sulle mansioni nel pubblico impiego, sostenendo che il lavaggio dei ferri fosse mansione specifica dell’OSS e non attività accessoria dell’infermiere; illegittima estensione del concetto di mansioni inferiori marginali senza verificare la necessaria obiettiva esigenza aziendale e la sua temporaneità, né l’esistenza di atti organizzativi motivati dell’ente datore di lavoro. La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi nei limiti indicati, censurando la sentenza di appello per non avere verificato la sussistenza di una reale esigenza organizzativa aziendale, risultante da atti motivati, quale ulteriore condizione di legittimità dell’adibizione a mansioni inferiori nel lavoro pubblico contrattualizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ha cassato la sentenza della Corte di appello di Ancona e ha rinviato alla medesima Corte territoriale in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché aveva considerato sufficiente, ai fini della legittimità dell’adibizione a mansioni inferiori, la marginalità e strumentalità delle attività svolte, senza accertare la presenza di un’obiettiva esigenza aziendale formalizzata e motivata. La Corte ha quindi ribadito che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la mera occasionalità o marginalità del compito inferiore non basta se mancano le ragioni organizzative contingenti e documentate che lo giustificano.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Viene evocato come vizio denunciato per travisamento della prova e cattiva lettura del materiale istruttorio.
Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.9.2001
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina delle mansioni dell’OSS e la loro distinzione rispetto a quelle infermieristiche.
CCNL Comparto Sanità 1998-2001
Richiamato per la disciplina contrattuale del profilo professionale e per sostenere che non attribuiva all’infermiere il lavaggio dei ferri come mansione propria.
CCNL Comparto Sanità 20.9.2001
Richiamato per la collocazione dell’OSS e per la descrizione delle sue funzioni di supporto e assistenza.
art. 14 d.P.R. n. 509/1979
Invocato per sostenere che le mansioni immediatamente inferiori sono esigibili solo in presenza di una specifica impossibilità organizzativa di attribuirle ad altri dipendenti e nei limiti temporali previsti.
Richiamato per la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato e per i limiti allo ius variandi.
Richiamato come norma generale a tutela della professionalità del lavoratore e come parametro dei limiti all’adibizione a mansioni inferiori.
Richiamato per la declaratoria professionale dell’infermiere, valorizzata dalla Corte per l’attività di assistenza e collaborazione con altri operatori sanitari.
d.P.R. n. 384/1990
Richiamato in relazione al mansionario dell’operatore tecnico di assistenza, utile a distinguere le attività di lavaggio e preparazione del materiale da sterilizzare.
art. 97 Cost.
Richiamato indirettamente per i principi di imparzialità e buon andamento che impongono alla PA datrice di lavoro di agire con correttezza e buona fede.
Richiamato nel quarto motivo, senza specifica elaborazione autonoma nella motivazione decisoria.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori è legittima solo se, oltre alla marginalità del compito rispetto alla professionalità prevalente, sussiste una concreta e obiettiva esigenza organizzativa o di servizio, desumibile da atti datoriali adeguatamente motivati.
- La sola occasionalità o residualità dell’attività inferiore non è sufficiente a escludere il demansionamento se tale attività è utilizzata per coprire stabilmente carenze di organico o funzioni non presenti nell’organizzazione, senza ragioni contingenti e temporanee.
- Nel lavoro pubblico la verifica della legittimità dello ius variandi deve tener conto non solo della corrispondenza formale delle mansioni al profilo, ma anche dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
- Chi allega il demansionamento deve poter contestare l’effettiva estraneità delle mansioni svolte alla propria professionalità; tuttavia, una volta dedotta l’assegnazione a compiti inferiori, il datore pubblico deve giustificare organizzativamente la scelta e documentarla.
- La qualificazione di una prestazione come "strumentale" o "accessoria" non basta di per sé a renderla esigibile in capo al lavoratore di qualifica superiore se manca una base organizzativa che legittimi l’attribuzione di mansioni inferiori.
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