Cassazione Penale, Ordinanza n. 27967/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato il motivo di ricorso perché la decisione impugnata era conforme alla concorde richiesta delle parti e perché la doglianza sulle attenuanti generiche risultava rinunciata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Catania che, aderendo a una proposta concordata tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e rideterminato la pena, confermando per il resto la decisione di primo grado. Con un unico motivo, ha dedotto violazione dell'art. 62-bis c.p. e carenza di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la sentenza impugnata era pienamente conforme alla richiesta concordata e che, inoltre, la questione sulle attenuanti generiche era stata oggetto di rinuncia.
Norme richiamate
La sentenza di appello era stata emessa in accoglimento della proposta concordata tra le parti; la conformità della decisione all'accordo ha reso manifestamente infondato il motivo di ricorso.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto è stato riqualificato nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, con conseguente rideterminazione della pena.
La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata dichiarata manifestamente infondata, anche perché oggetto di rinuncia.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello recepisce integralmente una proposta concordata ex art. 599-bis c.p.p., le censure che contrastano con tale assetto sono manifestamente infondate, salvo specifici profili non coperti dall'accordo.
- La rinuncia espressa a un motivo di impugnazione preclude la successiva deduzione in cassazione della medesima questione.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non può essere utilmente censurata quando la relativa doglianza sia stata oggetto di rinuncia e la decisione impugnata sia conforme alla richiesta concordata delle parti.
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