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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37696/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente era imputato, con il fratello, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente (circa 61 g, indicata alternativamente come hashish o marijuana). In primo grado, con rito abbreviato, entrambe gli imputati erano stati assolti. Il Procuratore generale aveva impugnato e la Corte d'appello aveva riformato condannando entrambi a quattro mesi e multa. Davide Palumbo ha proposto ricorso in Cassazione deducendo quattro motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova perché la Corte di appello aveva acquisito le analisi tossicologiche eseguite dalla polizia giudiziaria dopo l'ammissione del rito abbreviato (atti non nel fascicolo al momento della scelta del rito); 2) carenza di motivazione/violazione art.125 c.3 c.p.p. in ordine alla decisione di rinnovare l'istruttoria; 3) errata applicazione dell'art.73 DPR 309/90, perché il contenuto di principio attivo della sostanza era inferiore al limite e quindi non avrebbe efficacia drogante; 4) vizio di motivazione sull'affermazione della destinazione allo spaccio (bilancino e lame non sarebbero indizi univoci).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto illegittima l'acquisizione, in sede d'appello dopo rito abbreviato, del verbale delle analisi tossicologiche eseguite dalla polizia giudiziaria e non depositate nel fascicolo delle indagini preliminari al momento dell'ammissione del rito abbreviato. Tale documentazione, essendo frutto di indagini svolte dopo la chiusura delle indagini preliminari, non poteva essere utilizzata senza che la prova fosse assunta nel contraddittorio (es. perizia disposta con audizione delle parti). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le altre censure, poiché la quantificazione/qualificazione della sostanza è elemento essenziale per decidere sulle questioni sollevate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la concorso di persone nell'illecito penale; norma usata per inquadrare la fattispecie contestata (concorso di persone).

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che sanziona la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; la Corte ne ha riconosciuta la rilevanza ma ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del reato richiedesse l'accertamento tecnico-formale della natura e dell'efficacia della sostanza, da svolgersi nel contraddittorio.

  • art. 422 commi 2, 3 e 4 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano le forme della prova nel contraddittorio e l'assunzione di mezzi di prova: interpretate nel senso che integrazioni probatorie suscettibili di incidere sul quadro probatorio devono essere assunte in udienza e nel contraddittorio.

  • art. 441 commi 5 e 6 cod. proc. pen.

    Regolano il rito abbreviato e il potere del giudice di integrare la prova; la giurisprudenza e la Cassazione riconoscono analogo potere al giudice d'appello ma con il limite che le prove decisive, eseguite dopo la scelta dell'abbreviato e non presenti nel fascicolo, non possono essere acquisite senza contraddittorio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice di acquisire d'ufficio documenti e atti: la Corte ha precisato che tale potere non autorizza ad utilizzare verbali di accertamenti tecnici della polizia giudiziaria effettuati dopo la chiusura delle indagini preliminari nell'ambito di un abbreviato, se non acquisiti con le garanzie del contraddittorio.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine all'obbligo di motivazione specifica delle ordinanze che ordinano atti istruttori; la Corte richiede che la decisione di rinnovare l'istruttoria sia adeguatamente motivata e non solo con richiamo formale.

  • art. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. Legge n.176/2020

    Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata per la forma procedurale seguita in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato la scelta dell'imputato opera sulla base del materiale presente nel fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta: accertamenti tecnici compiuti successivamente e non depositati non possono essere utilizzati senza che siano acquisiti nel contraddittorio (es. mediante perizia esperita con le parti).
  • Il giudice d'appello può esercitare il potere di integrazione probatoria anche nel giudizio abbreviato, ma se gli elementi che intende acquisire sono decisivi e sono frutto di indagini svolte dopo la chiusura delle indagini preliminari devono essere assunti nel contraddittorio; in caso contrario la sentenza è annullabile.
  • Il verbale redatto dalla polizia giudiziaria relativo ad analisi tecniche eseguite dopo l'ammissione dell'abbreviato ha natura di atto unilaterale e non sostituisce una perizia disposta nel contraddittorio; la sua utilizzabilità è pertanto limitata.
  • Se la prova tecnica (quantità/qualità della sostanza) è cruciale per stabilire la natura del reato e la sua destinazione allo spaccio, il giudice deve assicurare che tale prova sia ottenuta con le garanzie del contraddittorio; altrimenti l'annullamento con rinvio è la conseguenza procedurale ordinaria.
  • Possesso di strumenti come bilancino e lame può essere indizio di destinazione allo spaccio ma non è di per sé conclusivo: occorre una valutazione complessiva e motivata degli elementi probatori, che richiede spesso una perizia o altra prova tecnica completa e confrontata tra le parti.
  • Per il difensore: prima di optare per il rito abbreviato conviene verificare che nel fascicolo siano presenti tutti gli accertamenti tecnici rilevanti; altrimenti si rischia che successivi atti della polizia giudiziaria determinino un diverso quadro probatorio che però non potrà essere utilizzato senza rispettare il contraddittorio.

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