Cassazione Civile, Ordinanza n. 36373/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente volta a ottenere differenze retributive per il periodo 1/7/2008-31/5/2010, correlate all'inquadramento nel livello Quadro B anziché Quadro A previsto dal CCNL applicabile. La Corte d'appello aveva riconosciuto tali differenze, ritenendo che la clausola collettiva che distingueva i due livelli di quadro non potesse dirsi caduta per un tacito mutuo consenso tra le parti sociali, poiché la modifica o soppressione di una previsione contrattuale scritta avrebbe richiesto un atto esplicito e formalizzato, come avvenuto solo con il CCNL 2012. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1325 n. 4, 1372 e 2077 c.c., sostenendo che la distinzione tra Quadri direttivi (profilo A) e Quadri funzionari (profilo B) non sarebbe mai stata realmente attuata e che sarebbe intervenuto un mutuo consenso, anche se non espresso per iscritto, idoneo a disapplicare la clausola; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione secondo cui l'art. 27 del CCNL non avrebbe mai avuto vigenza per mutuo consenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure non riguardassero un errore di diritto nell'interpretazione della clausola collettiva, ma mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, cioè dell'esistenza o meno di elementi probatori idonei a dimostrare una causa estintiva tacita della clausola contrattuale. La motivazione della Corte territoriale è stata considerata congrua e logica, e l'accertamento sulla sussistenza di un mutuo consenso abrogativo è stato qualificato come apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un accordo valido e la rilevanza della forma dell'atto contrattuale nella vicenda di modifica o estinzione della clausola collettiva.
invocato a sostegno della tesi secondo cui lo scioglimento o la modifica dell'accordo contrattuale avrebbe dovuto risultare da un consenso idoneo, ma la Corte ha rilevato che la doglianza si traduceva in critica alla valutazione di fatto sulla prova del mutuo consenso.
richiamato per affermare la prevalenza e la disciplina del rapporto tra contratto individuale e collettivo; la Corte non lo ha interpretato nel merito, limitandosi a qualificare la censura come non scrutinabile in sede di legittimità.
la ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge, ma la Corte ha osservato che le doglianze concernevano in realtà l'accertamento fattuale della prova del mutuo consenso.
la ricorrente ha denunciato omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata in sostanza esaminata dalla sentenza impugnata, e che comunque il motivo mirasse a contestare il merito della valutazione probatoria.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio rilevante, poiché la questione dell'efficacia estintiva tacita era stata affrontata nel nucleo motivazionale della decisione impugnata.
evocato dalla Corte nel richiamo alla giurisprudenza sul sindacato di legittimità sul fatto: il controllo è limitato ai rigorosi vizi motivazionali previsti dalla norma, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento della sussistenza di un accordo tacito o di un mutuo consenso diretto allo scioglimento o alla modifica di una clausola contrattuale è un apprezzamento di merito; se sorretto da motivazione congrua e logica, non è sindacabile in cassazione sotto il pretesto della violazione di legge.
- Quando la censura, pur formalmente rubricata come violazione di norme sostanziali o come omessa pronuncia, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale probatorio o una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice di merito, salvo il caso di motivazione meramente apparente o logicamente/internamente incoerente.
- La circostanza che una clausola collettiva sia stata successivamente soppressa o modificata espressamente non basta, da sola, a dimostrare che essa fosse già stata abrogata per fatti concludenti nel periodo anteriore: occorre una prova specifica dell'accordo tacito e della sua effettiva efficacia estintiva.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta risulti sostanzialmente esaminata e risolta nel corpo della motivazione, anche se non affrontata con la stessa formulazione testuale proposta dalla parte.
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