Cassazione Civile, Ordinanza n. 35930/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un soggetto che aveva acquistato dalla controparte dispositivi e sonde palmari ne aveva chiesto il risarcimento deducendo che i beni erano risultati difettosi. La venditrice aveva eccepito la prescrizione e la decadenza dell'azione per tardiva denuncia dei vizi ai sensi degli artt. 1490 e 1495 c.c., sostenendo che la denuncia non fosse stata tempestiva e che fosse decorso il termine annuale per agire. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo non provata dalla venditrice la tardività della denuncia e affermando che l'attore avesse dato prova documentale della tempestiva denuncia. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, richiamando l'orientamento secondo cui, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla consegna, incombe sull'acquirente provare di avere denunciato i vizi nel termine di legge; ha inoltre rilevato che la motivazione del primo giudice era apodittica e che mancava sia una prova idonea della tempestività della denuncia sia una puntuale allegazione dei vizi e del numero dei palmari difettosi. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: i primi due sono stati dichiarati inammissibili perché generici, privi dell'indicazione delle norme violate e non confrontati con la motivazione d'appello; il terzo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio sull'onere probatorio e aveva legittimamente ritenuto non dimostrata la tempestività della denuncia e la stessa allegazione dei vizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente individuato l'onere della prova in capo all'acquirente e aveva congruamente reputato non provata la tempestiva denuncia dei vizi e insufficiente l'allegazione circa l'effettiva sussistenza e consistenza dei difetti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla garanzia per i vizi della cosa venduta, nel contesto dell'eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dal venditore.
È la disposizione che disciplina il termine per la denuncia dei vizi e per l'esercizio dell'azione; una volta eccepita la tardività, l'acquirente deve provare di avere denunciato i vizi entro il termine di legge.
Invocato nei primi due motivi di ricorso come parametro del vizio di violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per genericità e mancata specificazione delle norme asseritamente violate.
Richiamato per affermare l'inammissibilità della produzione documentale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, se il venditore eccepisce la tardività della denuncia rispetto alla consegna, l'acquirente deve provare di avere denunciato i vizi entro il termine di legge, poiché la tempestiva denuncia è condizione necessaria per l'esercizio dell'azione.
- Il giudice di merito può ritenere infondata la domanda dell'acquirente quando manchi non solo la prova della tempestiva denuncia, ma anche una puntuale allegazione dell'esistenza dei vizi, del numero dei beni difettosi e della consistenza dei difetti.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve indicare con precisione le norme violate e confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile.
- La censura che si limiti a riproporre in modo generico le difese di merito, senza misurarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.
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