Cassazione Penale, Sentenza n. 17044/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha applicato la continuazione tra le condanne riportate in due sentenze (Corte d'appello di Bari 7/11/2022 per i reati ex art. 416-bis e 629 c.p. e Tribunale di Bari per i reati ex artt. 74 e 73 d.p.r. 9/10/1990 n. 309). Il motivo unico dedotto è la violazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe effettuato lo "scorporo" delle pene nella sentenza contenente la continuazione interna, avendo preso come pena base la pena finale già ridotta per il rito abbreviato (9 anni, 9 mesi e 10 giorni) invece della pena inflitta per il reato più grave (11 anni, al lordo della riduzione).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato interesse, perché la presunta violazione formale dell'art. 187 disp. att. non ha avuto alcuna incidenza sul risultato finale del calcolo della pena: la pena del reato più grave deriva dal giudizio di cognizione e il giudice dell'esecuzione non può discostarsene; inoltre il ricorrente non ha contestato il quantum degli aumenti per i reati satellite (né quelli interni né quelli derivanti dalla continuazione esterna), sì da rendere irrilevante la questione formale sullo scorporo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 7029/2023) secondo la quale la rilevanza della regola sullo scorporo emerge soprattutto nei casi di ergastolo o quando incide il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. In conseguenza è stato respinto il ricorso; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reato contestato nella sentenza n.1 (associazione di tipo mafioso). Citato per identificare il reato più grave che ha determinato la pena base nella continuazione.
Reato contestato nella sentenza n.1 (sequestro di persona); parte del complesso di reati valutati nella continuazione interna alla sentenza n.1.
art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato contestato nella sentenza n.2 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La pena relativa è stata unita alla continuazione esterna con la sentenza n.1.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato contestato nella sentenza n.2 (detenzione/traffico di stupefacenti). Anche questo rientra nella continuazione esterna con la sentenza n.1.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il calcolo della pena per i reati riconosciuti in continuazione e il criterio dello scorporo per individuare la pena base (pena del reato più grave). La Corte ha ritenuto che la mancata formalità nello scorporo non abbia inciso sul risultato finale del calcolo quando si tratta di pene temporanee e non vi siano deduzioni sul quantum degli aumenti.
Criterio moderatore che può incidere sul calcolo della pena (richiamato dalla giurisprudenza): l'individuazione della pena base è rilevante soprattutto quando intervengono meccanismi che possono modificare la natura o la durata finale della pena (es. ergastolo o applicazione del criterio moderatore).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023 (Giampà)
Pronunzia di legittimità richiamata per il principio secondo cui l'eterogeneità di interpretazioni dell'art. 187 disp. att. assume rilievo solo quando l'individuazione della pena base possa influire sul risultato finale (es. per l'ergastolo o quando opera il criterio moderatore dell'art. 78 c.p.); altrimenti lo scorporo formale è irrilevante per la medesimazza del risultato.
Massime di principio
- La mera censura formale dello scorporo delle pene ex art. 187 disp. att. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che tale omissione abbia effettivamente alterato il calcolo finale della pena.
- Il giudice dell'esecuzione non può discostarsi dalla pena stabilita nel giudizio di cognizione; quindi ogni impugnazione deve mirare a dimostrare la concreta incidenza numerica degli aumenti o delle riduzioni sulla pena finale.
- La rilevanza dello scorporo emerge soprattutto nei casi eccezionali (ergastolo o applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p.); per pene temporanee la riduzione per il rito applicata sui singoli addendi o sulla pena finale, di norma, non muta il risultato.
- In procedimenti sull'esecuzione, il ricorrente deve indicare e contestare espressamente il quantum degli aumenti (satellite e per continuazione esterna) per mostrare un interesse concreto all'impugnazione.
- Se un vizio è solo formale e non produce pregiudizio nel calcolo della pena, il rimedio è inammissibile per mancanza di interesse e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni amministrative processuali (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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