Cassazione Penale, Sentenza n. 12506/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato una precedente condanna per truffa (art. 640-bis c.p.) riqualificando la condotta in art. 316-ter c.p. per aver, quale legale rappresentante della M.F. Esortadora s.r.l., storno e retrodatazione di due fatture (emesse maggio e giugno 2019 e retrodatate ad aprile 2019) al fine di aumentare il fatturato di aprile 2019 e ottenere indebitamente il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 d.l. n. 34/2020 per un importo di €11.857. Il ricorrente deduceva: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 9/2/2021 per violazione degli artt. 63, 64, 438 c.p.p.; (ii) errore di requalificazione del fatto e contraddittorietà della motivazione, sostenendo la regolarità fiscale e la veridicità delle fatture e la casualità della retrodatazione; (iii) riconoscimento della tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per valutazione meramente di merito e generica esternazione, non essendo dimostrata la decisività delle dichiarazioni contestate; il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la Corte ha confermato la riqualificazione in art. 316-ter c.p., ritenendo decisivo che la retrodatazione delle fatture abbia determinato una falsa rappresentazione del maggior volume di fatturato di aprile 2019 (dato rilevante anche ai fini dei 'corrispettivi percepiti') e che la regolarità fiscale formale non esclude la falsità della rappresentazione cronologica idonea a ottenere il contributo; il terzo motivo (tenuità) è stato inammissibile per genericità e confutato in ragione dell'entità della somma percepita e della professionalità nell'agire. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. La pena inflitta in sede di appello era di 5 mesi e 10 giorni di reclusione.
Norme richiamate
Norma originariamente contestata (truffa aggravata). La Corte di merito ha ritenuto che, alla luce dei fatti, la fattispecie più corretta fosse l'art. 316-ter c.p., per la falsità nella rappresentazione del volume dei corrispettivi.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che rientra nella fattispecie penale la falsa rappresentazione dell'ammontare e della datazione del fatturato/corrispettivi quando tale rappresentazione è idonea a ingenerare il diritto al contributo (ossia la retrodatazione delle fatture che fa risultare entrate percepite in un mese diverso da quello reale).
art. 25 d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (conv. con legge 17 luglio 2020, n. 77)
La norma pone come condizione per il contributo che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quelli di aprile 2019. La Corte ha ritenuto che il parametro debba essere calcolato in base alla data di effettuazione delle operazioni e che la retrodatazione abbia alterato tale parametro.
artt. 63, 64 e 438, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese prima dell'assunzione formale della qualità di indagato; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e ha ritenuto che le garanzie previste fossero state assicurate una volta emersi indizi di reità.
artt. 521, 522 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza sulla rinnovazione o sulla correttezza del procedimento di addebito e della riformulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione giuridica senza mutamento del fatto storico contestato.
Norma sulla riconoscibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello ha escluso la tenuità in ragione dell'importo percepito e della professionalità nelle modalità, decisione ritenuta non manifestamente illogica dalla Cassazione.
Massime di principio
- La mera regolarità fiscale formale di un'operazione (es. fatture correttamente annotate) non esclude la responsabilità penale se l'operazione altera la rappresentazione cronologica o quantitativa dei ricavi in modo idoneo a ottenere vantaggi pubblici.
- La retrodatazione o lo storno di documenti per far risultare ricavi in un periodo diverso sono perseguibili come falsa rappresentazione dei corrispettivi quando incidono sui presupposti di un beneficio pubblico (qui il contributo ex art.25 d.l. n.34/2020).
- La riqualificazione giuridica (cambio di norma applicata) è legittima se non muta il fatto storico contestato ma coglie la fattispecie più aderente alla condotta denunciata.
- Le eccezioni di inutilizzabilità di dichiarazioni rese prima dell'assunzione dello stato di indagato richiedono argomentazioni specifiche e dimostrazione della decisività delle dichiarazioni; doglianze generiche rischiano l'inammissibilità.
- La tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. è esclusa quando l'entità del vantaggio ottenuto e la modalità professionale della condotta ne evidenziano la gravità, rendendo difficile ottenere l'applicazione dell'attenuante in casi di contributi pubblici significativi.
- Per il calcolo di benefici legati a periodi specifici, la data rilevante è la data di effettuazione dell'operazione (cioè quando il bene/servizio è stato ceduto o prestato), e non necessariamente la data di incasso o di registrazione contabile.
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