Cassazione Civile, Ordinanza n. 12928/2025 del 14/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente religioso)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2010 e 2011 nei confronti di un ente religioso proprietario di unità immobiliari censite in catasto come fabbricati di varie categorie. Il giudice d'appello aveva confermato la ripresa a tassazione ritenendo che gli immobili fossero utilizzati in modo sostanzialmente economico perché concessi in locazione per essere impiegati come scuola paritaria, valorizzando un'asserita gestione locativa e un calcolo costi-benefici di natura commerciale. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o comunque viziata ex art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, perché la decisione avrebbe pronunciato su una fattispecie diversa da quella realmente in causa, ossia sull'uso indiretto tramite locazione invece che sulla gestione diretta di una scuola paritaria; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle prove e del contenuto dell'atto impositivo, che riguardava la gestione diretta di una scuola paritaria e non la locazione degli immobili; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su plurime eccezioni riproposte in appello, tra cui assenza di una norma che escluda l'esenzione per le scuole paritarie con rette, decadenza del potere impositivo per l'anno 2010, mancanza di contraddittorio preventivo e PVC, difetto di motivazione degli avvisi, esenzione per locali di catechesi e culto, esenzione per immobili adibiti a attività didattica e per un circolo ricreativo con corrispettivi simbolici, oltre all'illegittimità della sanzione al 100%.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata fosse viziata perché motivata su una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio: il giudice d'appello aveva fondato il rigetto su una presunta gestione locativa/commerciale degli immobili, mentre la controversia riguardava la gestione diretta di attività didattiche in regime di scuola paritaria. Tale discrasia tra motivazione e oggetto della causa rende la sentenza priva degli elementi necessari per il giudicato ed affetta da nullità insanabile. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato l'interferenza dello ius superveniens connesso alla disciplina UE sugli aiuti di Stato e al recupero dell'esenzione ICI, ma senza decidere nel merito delle ulteriori questioni.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come vizio denunciato per nullità della sentenza di merito per violazione di norme processuali che incidono sulla motivazione e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la nullità della sentenza priva di motivazione idonea o emessa su fattispecie diversa.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge e di norme sulla valutazione della prova.
Richiamato per lamentare il travisamento del contenuto probatorio e dell'atto impositivo.
Richiamato per censurare la valutazione della prova effettuata dal giudice di merito.
Richiamato per omessa pronuncia su eccezioni ed argomentazioni difensive riproposte in appello.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. d)
Richiamato dalla ricorrente per l'esenzione relativa agli immobili destinati ad attività di culto e catechesi.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Richiamato per l'esenzione ICI degli immobili destinati ad attività didattiche o altre attività non commerciali; la Corte richiama il quadro normativo dell'esenzione e del successivo ius superveniens.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Richiamata per la decadenza del potere impositivo in relazione al termine per l'accertamento.
d.l. 16 settembre 2024, n. 131, art. 16-bis, conv. in l. 14 novembre 2024, n. 166
Richiamato come intervento normativo sopravvenuto per l'applicazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato e sul recupero dell'esenzione ICI.
Decisione Commissione UE 2023/2103 del 3 marzo 2023
Richiamata quale atto che ha disposto il recupero dell'aiuto incompatibile relativo all'esenzione ICI per enti non commerciali.
Decisione Commissione UE 2013/284/UE del 19 dicembre 2012
Richiamata come decisione annullata dalla Corte di giustizia e posta a monte del successivo recupero dell'aiuto.
Massime di principio
- Una sentenza è nulla quando la motivazione e il dispositivo si riferiscono a una fattispecie diversa da quella effettivamente devoluta al giudice, poiché in tal caso manca una decisione riferibile al rapporto controverso e non si forma un valido giudicato.
- Il giudice di merito deve decidere la controversia sulla base dell'esatta fattispecie dedotta in giudizio; un travisamento dell'oggetto del contendere, specie se fondato su un diverso modo di utilizzo del bene rispetto a quello accertato negli atti e nelle difese, integra vizio deducibile in cassazione.
- Quando l'accoglimento del ricorso investe un vizio che rende necessaria la rinnovazione del giudizio di merito, i motivi ulteriori restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per il nuovo esame di tutte le questioni riproposte.
- Nel contenzioso relativo all'esenzione ICI per immobili di enti non commerciali, il giudice del rinvio deve considerare anche lo ius superveniens nazionale ed europeo sopravvenuto in tema di aiuti di Stato, se rilevante per la decisione della lite.
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