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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00300/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario tre intimazioni di pagamento relative a tributi erariali, deducendo la prescrizione del diritto alla riscossione perché, a suo dire, erano decorsi più di dieci anni tra la notifica delle cartelle presupposte e le intimazioni. La commissione provinciale aveva accolto i ricorsi; in appello, la commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’agente della riscossione perché non risultavano in atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate al contribuente e all’ente impositore contenenti la notifica dell’atto di appello, con entrambe le controparti rimaste contumaci. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità del verbale di udienza e della sentenza per mancanza nel verbale del dispositivo deliberato in camera di consiglio; secondo, violazione del contraddittorio e del dovere di integrazione documentale, per avere la CTR rilevato d’ufficio il difetto di prova della notificazione dell’appello senza previa rimessione della questione alle parti e senza assegnare termine per produrre gli avvisi di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la mancanza, agli atti, del dispositivo redatto in camera di consiglio determini invalidità della sentenza tributaria, poiché il dispositivo ha rilievo solo interno e la sentenza esiste e si perfeziona con il deposito in segreteria. Ha inoltre affermato che, nel processo tributario, se l’appello è notificato a mezzo posta e l’appellato non si costituisce, l’appellante deve produrre l’avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità, oppure chiedere la rimessione in termini dimostrando di essersi attivato per ottenere un duplicato; la CTR ha dunque correttamente rilevato l’assenza di tale prova. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le intimate sono rimaste contumaci; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, prima delle modifiche del 2023, la mancata rinvenibilità negli atti del dispositivo formato in camera di consiglio non determina di per sé nullità della sentenza, poiché il rilievo esterno dell’atto decisorio dipende dal deposito in segreteria.
  • La regola del contraddittorio preventivo sulle questioni rilevate d’ufficio non si estende alle questioni di pura natura processuale, quando il rilievo investe il rispetto di presupposti e oneri dell’impugnazione.
  • Nel giudizio tributario, se l’appello è notificato a mezzo posta e l’appellato non si costituisce, l’appellante deve depositare l’avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità; in alternativa deve chiedere rimessione in termini dimostrando la tempestiva attivazione per ottenere il duplicato.
  • La norma sulla regolare costituzione delle parti non può essere utilizzata per superare un difetto preliminare di prova della notificazione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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