Cassazione Civile, Ordinanza n. 00300/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario tre intimazioni di pagamento relative a tributi erariali, deducendo la prescrizione del diritto alla riscossione perché, a suo dire, erano decorsi più di dieci anni tra la notifica delle cartelle presupposte e le intimazioni. La commissione provinciale aveva accolto i ricorsi; in appello, la commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’agente della riscossione perché non risultavano in atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate al contribuente e all’ente impositore contenenti la notifica dell’atto di appello, con entrambe le controparti rimaste contumaci. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità del verbale di udienza e della sentenza per mancanza nel verbale del dispositivo deliberato in camera di consiglio; secondo, violazione del contraddittorio e del dovere di integrazione documentale, per avere la CTR rilevato d’ufficio il difetto di prova della notificazione dell’appello senza previa rimessione della questione alle parti e senza assegnare termine per produrre gli avvisi di ricevimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la mancanza, agli atti, del dispositivo redatto in camera di consiglio determini invalidità della sentenza tributaria, poiché il dispositivo ha rilievo solo interno e la sentenza esiste e si perfeziona con il deposito in segreteria. Ha inoltre affermato che, nel processo tributario, se l’appello è notificato a mezzo posta e l’appellato non si costituisce, l’appellante deve produrre l’avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità, oppure chiedere la rimessione in termini dimostrando di essersi attivato per ottenere un duplicato; la CTR ha dunque correttamente rilevato l’assenza di tale prova. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le intimate sono rimaste contumaci; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione
Richiamato per lamentare la nullità del verbale di udienza
La Corte richiama la disciplina della deliberazione in camera di consiglio e del dispositivo redatto dal presidente
art. 33 D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma del processo tributario richiamata nel primo motivo
art. 35 D.Lgs. n. 546 del 1992
Prevede l’applicazione, nel giudizio tributario, delle disposizioni degli artt. 276 e seguenti c.p.c. alle deliberazioni del collegio
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili in appello le regole richiamate per il primo grado, se compatibili
art. 37, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria diviene pubblica mediante deposito in segreteria
Il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio non si applica alle questioni di esclusiva rilevanza processuale
Attiene alla regolare costituzione delle parti, non al controllo preliminare dell’ammissibilità dell’impugnazione
art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
Consente la notificazione dell’appello anche direttamente dalla parte a mezzo del servizio postale
Richiamato come precedente disciplina della rimessione in termini
Norma attuale sulla rimessione in termini per poter produrre l’avviso di ricevimento mancante
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, prima delle modifiche del 2023, la mancata rinvenibilità negli atti del dispositivo formato in camera di consiglio non determina di per sé nullità della sentenza, poiché il rilievo esterno dell’atto decisorio dipende dal deposito in segreteria.
- La regola del contraddittorio preventivo sulle questioni rilevate d’ufficio non si estende alle questioni di pura natura processuale, quando il rilievo investe il rispetto di presupposti e oneri dell’impugnazione.
- Nel giudizio tributario, se l’appello è notificato a mezzo posta e l’appellato non si costituisce, l’appellante deve depositare l’avviso di ricevimento prima della discussione, a pena di inammissibilità; in alternativa deve chiedere rimessione in termini dimostrando la tempestiva attivazione per ottenere il duplicato.
- La norma sulla regolare costituzione delle parti non può essere utilizzata per superare un difetto preliminare di prova della notificazione dell’impugnazione.
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