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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05752/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore che aveva prestato servizio presso un'agenzia regionale, prima come dirigente a tempo determinato e poi come direttore generale con successivi incarichi a termine, aveva chiesto in primo grado la condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e il conseguente ricalcolo del trattamento di fine servizio. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva parzialmente riformato la decisione, escludendo il diritto all'indennità per 55 giorni di ferie, ritenendo che in quel periodo il lavoratore si fosse rifiutato di fruire delle ferie nonostante l'invito della datrice di lavoro, e aveva quindi ridotto anche il trattamento di fine servizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse deciso su un fatto non allegato dalla controparte; 2) violazione dell'art. 36 Cost., dell'art. 2109 c.c., dell'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 17 CCNL comparto regioni-autonomie locali, sostenendo che le ferie maturate in un rapporto non potessero essere godute nell'altro, con conseguente diritto alla monetizzazione alla cessazione del rapporto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la distinzione tra due diversi rapporti di lavoro e la loro autonoma rilevanza ai fini della monetizzazione; 4) violazione dell'art. 2120 c.c. in relazione alla riduzione del trattamento di fine servizio, dedotta come mera conseguenza della riduzione dell'indennità ferie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione, ex art. 366, n. 6, c.p.c., del contenuto degli atti di parte da cui desumere l'asserita mancata allegazione del fatto; ha osservato inoltre che, quanto all'appello, la corte territoriale aveva deciso proprio sulla base della comunicazione con cui il datore invitava il lavoratore a fruire delle ferie residue, sicché non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché introducevano per la prima volta in cassazione una questione mista di fatto e di diritto, mai prospettata nei precedenti gradi, fondata sulla pretesa autonomia di due rapporti di lavoro e richiedente una valutazione del contenuto dei contratti, attività estranea al giudizio di legittimità; inoltre, nella parte in cui miravano a contestare la valutazione delle prove documentali, chiedevano un riesame del merito non consentito. Il quarto motivo è stato considerato privo di autonomia, essendo dipendente dall'accoglimento dei precedenti, e non contenendo una censura autonoma della rideterminazione del TFS. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la nullità perché la decisione d'appello si è mantenuta entro i fatti allegati e documentati in causa.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti e del loro contenuto rilevante, non essendo sufficiente un richiamo generico.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di godimento delle ferie e relativa indennità sostitutiva.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    La Corte ha ribadito i principi consolidati secondo cui l'indennità per ferie non godute spetta nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro quando il godimento sia divenuto impossibile.

  • art. 17 del CCNL 10.4.1996 comparto regioni enti locali

    Richiamato dal ricorrente a supporto della disciplina applicabile alle ferie del personale del comparto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo, poi ritenuto inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale del secondo motivo, poi dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Base formale del terzo motivo, dichiarato inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato solo in via derivata per contestare il ricalcolo del trattamento di fine servizio conseguente alla riduzione dell'indennità ferie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che denunci la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se non indica specificamente, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., gli atti di causa da cui risulterebbe il vizio dedotto.
  • Il giudizio di legittimità non consente di introdurre per la prima volta una questione mista di fatto e di diritto che non sia stata allegata e trattata nei gradi di merito, specie quando la soluzione richieda la verifica del contenuto dei contratti o di altri elementi fattuali non esaminati dal giudice di merito.
  • Non è scrutinabile in cassazione una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che investe un capo della sentenza in modo meramente consequenziale, senza una autonoma critica della statuizione impugnata, è inammissibile per carenza di specificità e di interesse autonomo.
  • Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute è riconosciuto nei casi in cui, alla cessazione del rapporto, il godimento delle ferie sia divenuto impossibile; resta ferma la necessità che le questioni di fatto rilevanti siano tempestivamente dedotte e provate nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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