Cassazione Civile, Ordinanza n. 04948/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla dismissione di immobili ad uso residenziale appartenenti al patrimonio di un ente previdenziale pubblico e poi ceduti alla società di cartolarizzazione. Alcuni conduttori degli appartamenti siti in Livorno avevano avviato un’iniziativa per l’acquisto degli immobili e, in sede di merito, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto ad acquistare alle condizioni più favorevoli previste dalla normativa sopravvenuta del 2004. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento per difetto di litisconsorzio necessario, aveva nuovamente accolto le loro domande, ritenendo applicabili le condizioni della legge del 2004 anche se la manifestazione di volontà di acquisto non era stata tempestivamente comunicata entro il 31 ottobre 2001. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001, sostenendo che la norma richiede, in modo letterale e di stretta interpretazione, la comunicazione della volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo raccomandata, senza possibilità di interpretazione estensiva; 2) violazione dell’art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 conv. in l. n. 104 del 2004, perché tale disciplina sarebbe applicabile solo ai conduttori che avessero tempestivamente manifestato la volontà di acquisto; 3) violazione dell’art. 12 preleggi, per avere il giudice di merito superato il dato letterale della disposizione. Uno dei controricorrenti ha proposto ricorso incidentale, censurando la sua estromissione dal giudizio per mancata prova della qualità di unico erede, deducendo che l’accettazione dell’eredità poteva desumersi anche da un comportamento inequivoco, come la riassunzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS, ritenendo corretta l’interpretazione letterale e restrittiva dell’art. 3, comma 20, del d.l. n. 351 del 2001: le unità immobiliari possono essere vendute alle condizioni della normativa vigente al momento in cui il conduttore abbia manifestato, entro il 31 ottobre 2001, la volontà di acquisto con raccomandata a/r, e non è consentita un’interpretazione correttiva che prescinda da tale presupposto. Ha inoltre chiarito che la disciplina dell’art. 1 della l. n. 104 del 2004 presuppone comunque la previa sussistenza della manifestazione di volontà nei termini fissati dalla norma transitoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per le spese. È stato invece rigettato il ricorso incidentale relativo alla qualità di erede, ribadendo che chi agisce o prosegue il giudizio assumendo di essere erede deve provarlo, oltre a provare il decesso del dante causa.
Norme richiamate
art. 3, comma 20, d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. in l. 23 novembre 2001, n. 410
manifestazione della volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
norma transitoria di stretta interpretazione; consente l’applicazione della disciplina previgente e delle relative condizioni di vendita solo se il conduttore abbia tempestivamente manifestato la volontà di acquisto nelle forme e nei termini previsti.
art. 1, comma 1, d.l. 23 febbraio 2004, n. 41, conv. in l. 23 aprile 2004, n. 104
al momento dell’offerta in opzione
si applica ai conduttori che abbiano validamente manifestato la volontà di acquisto nei casi e con le modalità previste dalla norma precedente; presuppone l’esistenza dell’offerta in opzione e non attribuisce un diritto svincolato da tale base normativa.
in claris non fit interpretatio
richiamato dal ricorrente per sostenere che il dato letterale della norma non consente interpretazioni estensive o correttive; la Corte aderisce sostanzialmente a una lettura letterale della disposizione.
richiamato nel pregresso giudizio di legittimità per il difetto di litisconsorzio necessario, avendo dovuto partecipare al giudizio anche la società cessionaria del patrimonio immobiliare.
chi agisce come erede o prosegue il processo assumendo tale qualità deve provarla, insieme al decesso della parte originaria.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato solo per escludere la praticabilità di una questione di legittimità costituzionale nel caso concreto.
Massime di principio
- In materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, la disciplina speciale deve essere interpretata in senso strettamente letterale quando collega il diritto del conduttore a termini e modalità tipizzate di manifestazione della volontà di acquisto.
- La semplice iniziativa conoscitiva dell’ente o la predisposizione successiva di proposte di vendita non bastano, da sole, a fondare un diritto di acquisto in capo al conduttore se manca una valida manifestazione di volontà nei termini previsti dalla legge.
- Le norme che regolano procedure di cartolarizzazione e dismissione di immobili pubblici non attribuiscono ai conduttori un diritto potestativo di acquisto indipendente dalla volontà di dismettere dell’ente proprietario; esse operano solo entro il perimetro dei programmi di alienazione legalmente predisposti.
- Quando una disposizione transitoria rinvia alla normativa vigente alla data della manifestazione di volontà del conduttore, la disciplina applicabile si determina in funzione di quel momento, ma sempre a condizione che la manifestazione sia stata tempestiva e conforme alla forma richiesta.
- Chi agisce o resiste in giudizio qualificandosi come erede di una parte originaria deve fornire prova sia del decesso del de cuius sia della propria qualità di erede.
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