Cassazione Penale, Sentenza n. 12244/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva confermati condannati per il reato di diffamazione (art. 595 c.p., terzo comma; per Bedeschi con riferimento anche all'art. 57 c.p.). I motivi di cassazione erano tre, in sintesi: (1) violazione e erronea applicazione della normativa penale e di fonti speciali (art. 595 c.p., artt. 3 e 16 d.lgs. n. 81/2008 e art. 21 Cost.) e vizio di motivazione nella valutazione del contenuto dell'articolo di stampa a firma della Arbizzi; (2) errata valutazione dell'elemento soggettivo della diffamazione (mancanza della consapevolezza e volontà di ledere la reputazione altrui) e mancata applicazione della legge penale; (3) vizio di motivazione e travisamento della prova per omissione di esame dell'intero articolo contestato. I ricorrenti chiedevano la riforma delle condanne per carenze nella valutazione probatoria e giuridica.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati risultano estinti per remissione di querela. Il provvedimento si basa sulla documentazione pervenuta (dichiarazione di remissione della querela sottoscritta dal procuratore della persona offesa, Roberto Agnani, e accettazione della remissione da parte degli imputati). In conseguenza dell'estinzione del reato, la sentenza di merito è annullata senza ulteriore valutazione; la Corte ha altresì condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 595, terzo comma, cod. pen.
La norma disciplina il delitto di diffamazione aggravata (commessa con mezzi di pubblicità). Dalla sentenza di cassazione emerge che, sebbene i ricorrenti fossero stati condannati in base a tale disposizione, la Corte non è entrata nel merito della valutazione della colpevolezza perché il reato è stato poi estinto per remissione di querela.
Norma che tratta della continuazione o connessione di reati (richiamata nella motivazione di competenza per Bedeschi). La sentenza di cassazione non ha approfondito la sua applicazione sostanziale perché l'estinzione per remissione ha reso la questione astratta.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di merito sulla base di questi motivi, che tuttavia sono risultati irrilevanti alla luce dell'estinzione del reato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per giustificare i limiti stretti dell'enunciazione dei motivi nel ricorso (sintesi delle censure). Non ha inciso sulla decisione finale di estinzione.
art. 3 e art. 16 d.lgs. n. 81/2008
art. 3 e art. 16, d.lgs. n. 81/2008
Norme richiamate dai ricorrenti (probabilmente a supporto di argomenti sulla libertà di espressione sul luogo di lavoro o limiti della responsabilità), ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito di tali censure a seguito dell'estinzione del reato per remissione della querela.
art. 21 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero. Anche questo rilievo non è stato valutato dalla Corte, per effetto dell'estinzione del reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna al pagamento delle spese processuali. La Corte ha applicato tale disposizione e ha condannato gli imputati al pagamento delle spese nonostante l'annullamento per estinzione del reato.
Remissione di querela (principio di estinzione)
Il provvedimento si fonda sul principio per cui i reati perseguibili a querela si estinguono con la remissione della querela da parte della persona offesa (formalmente documentata e, nel caso, con accettazione degli imputati). La Corte ha ritenuto la remissione efficace e determinante per estinguere i reati.
Massime di principio
- La remissione della querela, adeguatamente documentata e accettata quando richiesto, estingue il reato perseguibile a querela e comporta l'annullamento senza rinvio delle sentenze di condanna; in tali ipotesi la Corte di cassazione non entra nel merito delle censure presentate.
- Se il reato è estinto per remissione di querela, le questioni di diritto sostanziale (errata applicazione della legge penale, vizio di motivazione, elementi soggettivi) diventano in gran parte irrilevanti, salvo profili processuali residui come le spese procedurali.
- La remissione deve risultare da atto formale (es. dichiarazione del procuratore della persona offesa via PEC) e, se previsto, deve essere accettata dagli imputati: la documentazione tempestiva e completa è decisiva per la efficacia estintiva.
- Anche quando il processo penale si estingue, il giudice può comunque regolare gli aspetti processuali residui, come l'addebito delle spese processuali agli imputati secondo le norme vigenti (art. 340 c.p.p. e correlati).
- In situazioni analoghe, chi agisce in qualità di parte offesa dovrebbe essere informato dagli avvocati sui profili e sulle conseguenze della remissione, mentre i difensori degli imputati possono valutarne l'accettazione quando ciò convenga ai loro assistiti; la remissione non equivale automaticamente a una dichiarazione di innocenza sostanziale.
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