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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20960/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca creditrice, poi cessionaria del credito, contro la vendita di un villino effettuata da due fideiussori della società debitrice a favore dei figli di uno dei venditori e di un altro acquirente familiare. I giudici di merito hanno ritenuto che il prezzo fosse inferiore al valore reale del bene e che il vincolo di parentela, unitamente alle modalità dell'operazione, rivelasse la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. In cassazione gli acquirenti hanno dedotto: 1) difetto di legittimazione attiva della cessionaria, per mancata prova della cessione del credito specificamente riferita al rapporto controverso; 2) violazione delle norme sulla revocatoria, sostenendo che il bene non fosse stato venduto a prezzo vile e che, essendo l'atto successivo al sorgere del debito, sarebbe stata necessaria la prova della dolosa preordinazione, non fornita; 3) vizio di motivazione sulla scientia damni, perché desunta solo dal rapporto di parentela senza ulteriori elementi. La Corte ha preliminarmente escluso l'improcedibilità del ricorso per tardività della notifica, ritenendo provato il rispetto del termine breve. Ha poi dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo in cassazione; ha ritenuto infondato il secondo, precisando che, per il fideiussore, il credito nasce al momento della fideiussione e quindi l'atto dispositivo successivo è soggetto alla revocatoria senza necessità di dolosa preordinazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la motivazione era intelligibile e perché i ricorrenti non avevano censurato l'intera ratio decidendi, fondata anche su ulteriori elementi oltre al mero rapporto di parentela.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha respinto l'eccezione di improcedibilità della controricorrente/proposta camerale, ritenendo provato che la notifica del ricorso era avvenuta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità della censura; ha respinto il secondo motivo affermando che, ai fini della revocatoria proposta contro il fideiussore, il credito sorge con la fideiussione e non con l'inadempimento del debitore principale, sicché l'atto successivo al sorgere del credito è revocabile senza prova della dolosa preordinazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sulla scientia damni perché la motivazione era chiara e perché la censura non investiva tutta la ratio decidendi. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che, per il fideiussore, il credito del creditore procedente sorge al momento della fideiussione e non richiede la prova della dolosa preordinazione se l'atto dispositivo è successivo a tale momento.

  • art. 81 c.p.c.

    Evocato nel motivo sulla legittimazione della cessionaria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 58 TUB

    Richiamato in relazione alla cessione in blocco dei crediti bancari; la censura sulla prova della specifica inclusione del credito è stata dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha esaminato l'opposizione alla proposta di definizione accelerata e ha escluso l'improcedibilità del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che la motivazione era intelligibile e che i ricorrenti contestavano solo una parte della ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che introducono per la prima volta questioni non trattate nei gradi di merito, salvo che risulti provato il contrario dagli atti.
  • In tema di revocatoria proposta contro il fideiussore, il credito del creditore procedente sorge al momento della stipulazione della fideiussione; pertanto, un atto dispositivo successivo a tale momento è successivo al sorgere del credito ai fini dell'art. 2901 c.c.
  • Quando l'atto revocando è successivo al sorgere del credito, non è necessario provare la dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio e gli altri presupposti previsti per l'azione revocatoria.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è comprensibile e consente di individuare chiaramente le ragioni della decisione.
  • È inammissibile il motivo che contesti solo una parte della ratio decidendi senza aggredirne tutti i capisaldi autonomamente decisivi.
  • La valutazione della scientia damni può essere desunta dal giudice di merito da elementi indiziari come il rapporto di parentela e le circostanze complessive dell'operazione, ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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