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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32985/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, indicato dalle sentenze di merito quale amministratore di fatto di una società, era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il delitto previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere occultato le scritture contabili e gli altri documenti obbligatoriamente conservati al fine di evadere l'IVA e le imposte sui redditi. La coimputata era stata assolta. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 195 e 507 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, sostenendo che la Corte territoriale si fosse limitata a elencare le fonti di prova, senza confrontarsi con le censure difensive, e avesse valorizzato una testimonianza de relato senza esaminare le fonti originarie. Ha inoltre richiamato ulteriori deposizioni e un processo verbale di constatazione nel quale era stato individuato altro soggetto quale amministratore di fatto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e delle norme processuali indicate, sostenendo che non fosse stata dimostrata la condotta di occultamento, poiché la Guardia di finanza non gli aveva rivolto alcuna richiesta di esibizione della documentazione, né risultava che egli fosse consapevole dell'accertamento tributario. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., richiamando il comportamento collaborativo consistito nel consenso all'acquisizione del fascicolo delle indagini. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché volto a ottenere una rivalutazione delle prove e privo di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto invece fondato il secondo motivo, rilevando che l'occultamento si consuma necessariamente al momento dell'ispezione in cui gli organi verificatori chiedono l'esibizione della documentazione e che la Corte d'appello non aveva spiegato per quali ragioni si potesse ritenere che la richiesta fosse concretamente pervenuta all'imputato, quale amministratore di fatto, o che egli avesse concorso nell'occultamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bolzano per un nuovo giudizio. Ha confermato l'inammissibilità delle censure relative alla qualifica di amministratore di fatto, ritenendo congrua e logica la motivazione dei giudici di merito e richiamando il principio della doppia conforme. Ha però accolto la censura relativa all'elemento oggettivo del reato di occultamento, poiché la motivazione non chiariva se e come l'imputato avesse ricevuto la richiesta di esibizione delle scritture contabili o fosse consapevole dell'accertamento fiscale. È rimasta assorbita la doglianza sulle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    La condotta può consistere nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili e dei documenti obbligatoriamente conservati, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

    L'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione per gli organi verificatori; è un reato permanente che si consuma al momento dell'ispezione in cui viene richiesta l'esibizione dei documenti e perdura sino a tale momento.

  • art. 62-bis c.p.

    La questione relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche è stata assorbita dall'accoglimento del motivo concernente la prova dell'occultamento.

  • art. 2639 c.c.

    La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto nell'attività gestionale della società, anche senza l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione deve confrontarsi con le questioni decisive dedotte dalla difesa; nel caso concreto, la carenza motivazionale è stata ravvisata con riguardo alla prova della concreta richiesta di esibizione della documentazione.

  • art. 192 c.p.p.

    La relativa violazione non può essere dedotta autonomamente come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) o c), c.p.p.; può essere fatta valere nei limiti del vizio di motivazione previsto dalla lett. e) della stessa disposizione.

  • art. 195 c.p.p.

    Il divieto di testimonianza de relato degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria riguarda il contenuto delle dichiarazioni acquisite nei casi previsti dalla norma; non opera, nel caso esaminato, rispetto al riferimento agli esiti delle indagini e al contenuto di un esposto acquisito o acquisibile agli atti.

  • art. 507 c.p.p.

    La doglianza relativa alla mancata riassunzione di una prova è inammissibile in cassazione se la relativa ordinanza o omissione non è stata specificamente dedotta con motivo di appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non consente la rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito; le censure devono indicare puntuali vizi di legittimità o della motivazione.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Le questioni non dedotte con i motivi di appello non possono essere proposte per la prima volta in cassazione, salvo i casi previsti dalla legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è sufficiente l'accertamento di un inserimento organico, significativo e non occasionale del soggetto nell'attività organizzativa, produttiva, commerciale o gestionale della società; non è necessario che egli eserciti tutti i poteri propri dell'amministratore formale, né che l'esercizio delle funzioni escluda quello di altri soggetti.
  • In presenza di una doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo e secondo grado possono integrarsi e costituire un unico corpo argomentativo, purché il giudice d'appello richiami e condivida gli elementi essenziali della decisione impugnata.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito; la censura deve indicare un vizio motivazionale effettivo, puntuale e decisivo.
  • Il divieto di testimonianza de relato degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria riguarda il contenuto delle dichiarazioni acquisite secondo le specifiche modalità previste dalla legge e non impedisce, di per sé, la deposizione sugli esiti delle indagini o sul contenuto di un esposto acquisito o acquisibile agli atti.
  • Il reato di occultamento delle scritture contabili previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è permanente e si consuma nel momento dell'ispezione in cui gli organi verificatori chiedono l'esibizione della documentazione obbligatoria.
  • La responsabilità per occultamento non può essere affermata sulla sola base della qualifica di amministratore di fatto: occorre motivare, anche in via logico-deduttiva, che al soggetto sia concretamente pervenuta o fosse nota la richiesta di esibizione della documentazione e che egli abbia così occultato o concorso nell'occultamento.
  • Quando la richiesta di esibizione della documentazione è stata rivolta a un diverso soggetto, la sentenza deve indicare gli elementi dai quali desumere che l'amministratore di fatto ne abbia avuto conoscenza e abbia partecipato alla condotta di occultamento.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneProveImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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