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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2681/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva condannato Stellari per due furti aggravati (art. 624, 625 n.2 c.p.). Il Procuratore Generale denunciava: 1) errata applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4 c.p. e del relativo aumento di pena; 2) illegittimità dell'aumento di pena applicato in continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 4 c.p., in quanto l'aumento concreto (due mesi di reclusione e 100 euro di multa) risultava inferiore al limite minimo previsto di un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in parte fondato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato il meccanismo moderatore di cui all'art. 63, comma 4 c.p. nel concorso tra la circostanza indipendente (art. 625 n.2) e la recidiva ex art. 99/4, pertanto il primo motivo è stato dichiarato infondato. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il rilievo del Procuratore Generale: l'aumento di pena in continuazione è stato determinato in misura inferiore a quella minima prescritta dall'art. 81, comma 4 c.p. (1/3 della pena per il reato più grave). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'aumento in continuazione e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Brescia per il nuovo esame e la determinazione corretta della misura dell'aumento; per il resto la sentenza è confermata.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Definisce il reato di furto; utilizzato per individuare il reato piugrave di riferimento nella determinazione della pena

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Aggravante (furto aggravato dalla violenza sulle cose) qualificata come circostanza indipendente che comporta autonomi limiti edittali e va trattata, ai fini della determinazione della pena, alla stregua di una circostanza ad effetto speciale

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Recidiva specifica e reiterata che comporta un aumento di pena; quando concorre con altra aggravante ad effetto speciale si applica il criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4

  • art. 63, comma 4 c.p.

    In caso di concorso fra circostanze aggravanti ad effetto speciale (o fra circostanze indipendenti e ad effetto speciale) non si cumulano materialmente gli aumenti, ma si prende la circostanza piugrave e la si aumenta fino a un terzo

  • art. 81, comma 4 c.p.

    Nel caso di concorso formale o continuazione, se i reati sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, l'aumento complessivo di pena non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; norma invocata per censurare l'aumento effettivamente irrogato dal Tribunale

  • art. 83, comma 12-ter D.L. 17/03/2020 n.18 (conv. L. 24/04/2020 n.27)

    Norma procedurale richiamata per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione durante l'emergenza sanitaria; non incide sul merito sostanziale della decisione

  • art. 546, comma 2 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla firma della sentenza (firma del solo Presidente per impedimento dell'estensore)

Massime di principio

  • Quando concorrono una circostanza aggravante indipendente (che definisce autonomi limiti edittali) e una circostanza aggravante ad effetto speciale, il giudice deve applicare il meccanismo moderatore dell'art. 63, comma 4: si prende la circostanza piugrave e la si aumenta fino a un terzo anziché cumulare integralmente gli aumenti
  • La recidiva ex art. 99, comma 4, quando produce un aumento rilevante, va confrontata con le altre aggravanti e può essere soggetta al limite dell'art. 63/4 se vi è concorso con altra aggravante piugrave
  • Nel caso di reati in continuazione, se i soggetti sono sottoposti alla recidiva di cui all'art. 99/4, l'aumento complessivo ai sensi dell'art. 81, comma 4 non può essere inferiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave; la sua violazione costituisce motivo valido di annullamento e rinvio per la ricalcolazione del trattamento sanzionatorio
  • In sede di calcolo della pena complessiva occorre procedere per fasi: individuare la fattispecie più grave e la relativa pena base, applicare eventuali aggravanti indipendenti ai relativi limiti edittali, poi valutare le aggravanti ad effetto speciale e il meccanismo moderatore, infine verificare prescrizioni minime imposte da norme speciali (es. art. 81/4)
  • Per difesa e accusa: nella motivazione è essenziale che il giudice espliciti il criterio seguito nel concorso di aggravanti (qualificazione della circostanza piugrave, calcolo degli aumenti e controllo dei minimi in base ad art. 81/4), perché la mancanza di tale argomentazione può esporre la decisione a censura in Cassazione

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