Cassazione Civile, Ordinanza n. 08535/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ex sindaco aveva sostenuto di aver diritto al rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un procedimento penale instaurato in ragione della carica ricoperta, conclusosi con assoluzione piena. In primo grado e in appello il giudice aveva negato il diritto, ritenendo inapplicabile sia la disciplina speciale sul rimborso delle spese degli amministratori locali, sia l'art. 1720 c.c., perché la funzione pubblica dell'amministratore non è assimilabile al mandato privatistico e, soprattutto, perché le spese di difesa non sono causalmente riconducibili all'espletamento dell'incarico: l'accusa penale, proveniente da un terzo, interrompe il nesso causale e trasforma l'incarico in mera occasione del danno. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge per mancata applicazione in via analogica o costituzionalmente orientata dell'art. 1720 c.c. e per mancata considerazione della lacuna normativa; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame e difetto di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità della subordinata domanda risarcitoria fondata sul medesimo art. 1720 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi, poiché la sentenza impugnata aveva escluso il rimborso non solo per l'inapplicabilità della disciplina speciale, ma anche e soprattutto per difetto di nesso causale diretto tra incarico e spesa, essendo intervenuta l'accusa del pubblico ministero quale fatto esterno. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto del motivo di appello asseritamente omesso e non ne aveva indicato la precisa sede processuale. Il ricorso incidentale condizionato del comune è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del comune.
Norme richiamate
"spese a causa dell'incarico"
La norma sul mandato privatistico non è applicabile in via analogica alla funzione pubblica dell'amministratore locale; comunque, il rimborso richiede un danno causalmente diretto con l'esecuzione dell'incarico, non essendo sufficiente una mera occasione di fatto.
art. 86, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"
La disciplina speciale sul rimborso delle spese legali degli amministratori locali è considerata non applicabile alle fattispecie già iniziate e definite prima della sua introduzione e, in ogni caso, presuppone specifici requisiti sostanziali e procedurali.
Ha introdotto la disciplina sul rimborso delle spese legali degli amministratori locali, ma la Corte esclude la sua applicazione retroattiva alla vicenda dedotta.
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione analogica, ma la Corte esclude che vi sia una lacuna colmabile in via analogica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è ritenuto inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è dichiarata inammissibile nei fatti per mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riportare specificamente il contenuto degli atti e documenti su cui si fonda la censura; in mancanza il motivo è inammissibile.
È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato nel dispositivo, presumibilmente per il contributo unificato, ma il testo fornito è tronco e non consente ulteriori specificazioni.
Massime di principio
- Le norme che prevedono il rimborso delle spese legali a carico di enti pubblici sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente contemplati, specie quando incidono sull'impiego di denaro pubblico.
- Per riconoscere il rimborso delle spese di difesa è necessario un nesso causale diretto tra l'esecuzione dell'incarico e il pregiudizio economico; se l'esborso deriva dall'iniziativa autonoma di un terzo, come l'accusa penale, il rapporto causale si interrompe e l'incarico resta solo l'occasione del danno.
- La funzione pubblica dell'amministratore locale non è sovrapponibile al mandato civilistico: i doveri tipici del mandatario privato non possono essere trasposti automaticamente al rapporto politico-amministrativo.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un profilo secondario e non l'effettivo fondamento della decisione, è inammissibile.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il ricorrente deve riportare specificamente nel ricorso il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e indicarne la sede processuale; la mancanza di tale autosufficienza comporta l'inammissibilità del motivo.
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