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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11440/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite trae origine da lavori edili eseguiti su un immobile poi alienato a terzi: l'impresa esecutrice agì per il pagamento dei lavori, mentre gli acquirenti convenuti proposero domanda riconvenzionale per i danni da cattiva esecuzione. Nel giudizio di merito fu chiamato in causa anche il direttore dei lavori, che a sua volta chiese manleva alla propria assicurazione. Il tribunale rigettò la pretesa dell'impresa, accolse la riconvenzionale dei danneggiati e condannò impresa e direttore dei lavori in solido al risarcimento, con manleva dell'assicurazione nei limiti della franchigia. In appello la compagnia assicuratrice contestò l'operatività della polizza e sostenne che, ai fini della manleva, doveva essere accertata la quota di responsabilità imputabile all'assicurato. La Corte d'appello accolse il gravame della compagnia, ritenendo ammissibile la domanda volta alla ripartizione interna delle responsabilità nel rapporto assicurativo e, applicata la franchigia, escluse ogni indennizzo in favore dell'assicurato. Il ricorso per cassazione del direttore dei lavori deduceva: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse indebitamente esaminato una domanda nuova proposta dall'assicurazione; 2) nullità della sentenza e violazione degli artt. 331, 106, 101 c.p.c. e 2033 c.c., sostenendo che, una volta rideterminata la quota di responsabilità, la Corte avrebbe dovuto far conseguire la restituzione delle somme ai danneggiati o comunque rideterminare gli effetti tra tutte le parti, anche in assenza di domanda incidentale specifica. I coniugi danneggiati proposero a loro volta ricorso incidentale, lamentando omessa pronuncia e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese e la mancata condanna del direttore dei lavori anche per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del direttore dei lavori perché la richiesta di accertare la quota di responsabilità interna ai fini della manleva era già stata proposta sin dal primo grado dalla compagnia assicuratrice e non costituiva domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.; ha confermato quindi che era corretto distinguere tra rapporto principale con i danneggiati e rapporto di garanzia tra assicurato e assicuratore. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il ricorrente, quale condebitore solidale, non aveva proposto in appello una valida domanda di regresso nei confronti dei coobbligati e non poteva pretendere la restituzione dell'eccedenza dai danneggiati; inoltre la clausola di polizza che limitava la copertura alla quota di responsabilità dell'assicurato non era opponibile ai terzi danneggiati. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva effettivamente preso posizione sulle spese, e ha ritenuto legittima la compensazione in ragione dell'esito della lite e dell'assenza di un concreto interesse dei danneggiati a contraddire sull'appello della compagnia. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese in favore della compagnia assicuratrice e, rilevando la pretestuosità dei motivi, anche alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.; ha compensato le spese nei rapporti con i ricorrenti incidentali e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 345 c.p.c.

    Non vi è domanda nuova quando la richiesta di accertamento della quota di responsabilità interna era già stata introdotta in primo grado ed è funzionale alla decisione sulla manleva.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non violato nella specie.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione rilevante.

  • art. 2033 c.c.

    La restituzione dell'indebito non può essere pretesa dal debitore solidale nei confronti dei danneggiati se manca una domanda di regresso nei confronti del coobbligato.

  • art. 1299 c.c.

    È richiamato per ribadire che la ripartizione interna del debito solidale rileva nel rapporto di regresso tra condebitori, distinto dal rapporto risarcitorio verso il danneggiato.

  • art. 334 c.p.c.

    L'interesse sopravvenuto a rimettere in discussione il rapporto principale richiede la proposizione di impugnazione incidentale nei termini previsti.

  • art. 112 c.p.c.

    Esclude l'omessa pronuncia quando il giudice di appello abbia comunque esaminato la questione delle spese.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima alla luce dell'esito della lite e della disciplina sulla compensazione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna aggravata per la manifesta inconsistenza e pretestuosità del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata confermata perché sorretta dall'esito della lite e dall'assenza di un interesse concreto dei danneggiati a contraddire sull'appello della compagnia.

Massime di principio

  • Nel rapporto di assicurazione della responsabilità civile, la domanda dell'assicuratore volta ad accertare la quota di responsabilità dell'assicurato ai fini della manleva non è nuova se era già stata proposta in primo grado e se serve a delimitare l'operatività della garanzia.
  • Va tenuto distinto il rapporto principale tra danneggiato e responsabili dal rapporto di garanzia tra assicurato e assicuratore: la ripartizione interna del debito rileva per la manleva e per l'eventuale regresso, non per alterare automaticamente l'obbligazione risarcitoria verso il terzo.
  • Il condebitore solidale che voglia ottenere la restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto alla propria quota deve proporre una domanda di regresso nei confronti del coobbligato; non può pretendere la restituzione direttamente dal danneggiato senza un valido titolo.
  • Se l'appello investe soltanto il rapporto di garanzia e non rimette in discussione il rapporto principale, la parte interessata non può restare inerte e deve utilizzare gli strumenti impugnatori previsti per far valere le proprie doglianze sul rapporto principale.
  • La clausola di polizza che limita la copertura alla sola quota di responsabilità dell'assicurato opera nei rapporti interni assicurato-assicuratore e non è opponibile al terzo danneggiato.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione dedotta, anche solo per escludere l'interesse della controparte a contraddire; la compensazione delle spese è legittima se motivata alla luce dell'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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