Cassazione Civile, Ordinanza n. 16920/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un contratto qualificato dalle parti come preliminare di compravendita immobiliare, stipulato per un appartamento in costruzione, con previsione di consegna anticipata e pagamento del prezzo in più soluzioni. Il promissario acquirente era subentrato al precedente contraente. Dopo il fallimento della società venditrice, il giudice delegato aveva autorizzato la vendita all’incanto dell’immobile; il promissario acquirente aveva proposto reclamo ex art. 26 l. fall. sostenendo che il bene fosse già di sua proprietà, perché il contratto doveva essere interpretato come definitivo traslativo e, in subordine, perché egli avrebbe posseduto l’immobile uti dominus sino a maturare l’usucapione. Con il ricorso per cassazione deduceva, con un primo motivo, violazione dell’art. 1362 c.c. per errata interpretazione del contratto come preliminare invece che definitivo, valorizzando consegna del bene, integrale pagamento del prezzo e assenza di previsione di un successivo atto notarile necessario al trasferimento; con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale non si fosse pronunciato sulla usucapione e sull’effetto impeditivo derivante dal mancato esercizio dei poteri ex art. 72 l. fall.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale reso in sede di reclamo ex art. 26 l. fall., perché il provvedimento incideva direttamente sulla sorte del bene e sulla posizione sostanziale del terzo che ne rivendicava la proprietà. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché mirava a una rivalutazione del contenuto del contratto e non denunciava specificamente la violazione dei canoni ermeneutici, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito; il secondo perché non vi era omessa pronuncia, in quanto l’affermazione della natura meramente obbligatoria del rapporto rendeva implicitamente rigettata la prospettazione dell’usucapione, e la consegna dell’immobile al promissario acquirente integrava mera detenzione qualificata, non possesso utile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa dell’intimato, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il reclamo contro il provvedimento del giudice delegato in materia di vendita fallimentare è ammissibile quando incida su posizioni sostanziali del terzo, non solo su aspetti processuali della liquidazione dell’attivo.
art. 111 Cost.
È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del tribunale fallimentare che decida su un reclamo contro un atto esecutivo concorsuale incidente su diritti soggettivi sostanziali.
La censura in cassazione deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentita una mera rivalutazione del contratto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione dei criteri di interpretazione contrattuale è deducibile solo nei limiti del controllo di legittimità sui canoni legali di ermeneutica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto decisivo realmente trascurato, non essendo sufficiente contestare l’esito valutativo del giudice.
Non ricorre omessa pronuncia quando la motivazione accoglie una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto.
La mancata proposizione e trascrizione dell’azione di esecuzione specifica del preliminare è rilevante nella valutazione della opponibilità del preteso acquisto al fallimento.
La questione del mancato esercizio del potere del curatore è stata prospettata dal ricorrente, ma non ha inciso sull’esito perché la pretesa usucapione è stata ritenuta insussistente in fatto e in diritto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è consentito chiedere una nuova lettura del testo negoziale e degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.
- Chi deduce la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. deve indicare specificamente quali canoni siano stati violati e in quale passaggio argomentativo il giudice se ne sia discostato; il richiamo generico alle norme interpretative non basta.
- La consegna anticipata del bene e il pagamento del prezzo, di per sé, non escludono la qualificazione del contratto come preliminare, se dal complesso delle clausole risulti che le parti abbiano voluto rinviare il trasferimento della proprietà a un successivo atto traslativo.
- Nel giudizio di legittimità non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito adotti una soluzione logica incompatibile con la domanda o l’eccezione proposta, implicandone il rigetto.
- La consegna dell’immobile al promissario acquirente in esecuzione di un preliminare integra, normalmente, detenzione qualificata e non possesso uti dominus, con conseguente inidoneità, di regola, a fondare usucapione senza un titolo o un mutamento del rapporto possessoriamente rilevante.
- Il ricorso straordinario per cassazione è esperibile contro provvedimenti del tribunale fallimentare resi in sede di reclamo avverso atti del giudice delegato quando tali provvedimenti incidano direttamente su diritti soggettivi sostanziali del reclamante.
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