Cassazione Civile, Ordinanza n. 10314/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla società proprietaria avverso la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione e dell’indennità di occupazione relative a un’area sita in Mestre, occupata per la realizzazione di un parcheggio scambiatore. La proprietaria sosteneva che il terreno dovesse essere considerato edificabile ai fini indennitari, perché il vincolo espropriativo sarebbe stato imposto solo con la variante urbanistica del 1998/1999 e, comunque, in un momento in cui l’area aveva ancora destinazione edificatoria; chiedeva inoltre di computare il minor valore della porzione residua e una maggiorazione del 10% sull’indennità. Il Comune resisteva sostenendo che l’area ricadeva in zona destinata ad attrezzature/spazi pubblici e quindi non era edificabile. In cassazione la società ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sull’indennità di esproprio e sulla pianificazione urbanistica, per avere la Corte d’appello ricondotto il vincolo a un atto successivo e qualificato come conformativa la variante; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo all’approvazione del programma urbano dei parcheggi per silenzio-assenso; 3) violazione dei criteri di stima dell’indennità per mancato riconoscimento dell’edificabilità in relazione alla possibilità di uso privato del parcheggio; 4) violazione delle norme sul valore edificatorio per non avere applicato l’indice edilizio più favorevole e per non avere considerato il minor valore dell’area residua; 5) vizio di motivazione apparente sulla mancata stima della diminuzione di valore del residuo; 6) omesso esame dell’impossibilità di utilizzare la parte residua per l’attività imprenditoriale svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i primi tre motivi, osservando che la censura difettava di autosufficienza per mancata riproduzione degli atti urbanistici rilevanti e che, in ogni caso, il vincolo impugnato aveva natura conformativa perché inseriva l’area in una zona F destinata ad attrezzature e spazi pubblici. Ha poi respinto il quarto motivo e ha ritenuto infondati anche il quinto e il sesto, perché tutti diretti a contestare la qualificazione dell’area come non edificabile e la conseguente esclusione del deprezzamento del residuo. La Corte ha ribadito che la zonizzazione in zona F determina, in linea generale, non edificabilità ai fini indennitari. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 L. n. 2359/1865
È la norma applicabile ratione temporis per la determinazione dell’indennità di espropriazione; ai fini della stima occorre distinguere tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all’esproprio.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme urbanistiche, ma non ritenuto decisivo perché il criterio rilevante dipende dalla natura oggettiva del vincolo contenuto nello strumento urbanistico.
Richiamato per sostenere che il programma urbano dei parcheggi sarebbe stato approvato per silenzio-assenso; la Corte ha rilevato che la censura non era autosufficiente.
art. 40 L. n. 2359/1865
Richiamato in relazione alla valutazione dell’edificabilità e dell’indice edificatorio del terreno.
art. 41 L. n. 2359/1865
Richiamato in relazione ai criteri di stima del fondo espropriato e della eventuale incidenza sulla parte residua.
Invocato per dedurre un vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a contestare il merito della qualificazione urbanistica dell’area.
Richiamato dalla Corte per affermare che il carattere conformativo o ablatorio del vincolo dipende dalle sue caratteristiche oggettive e non dalla mera collocazione formale nello strumento urbanistico.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, la natura conformativa o preordinata all’esproprio del vincolo urbanistico va desunta dai suoi requisiti oggettivi: un vincolo che incida su una generalità di beni per una nuova zonizzazione del territorio è conformativo, mentre quello che localizza specificamente un’opera pubblica su beni determinati è ablatorio/espropriativo.
- L’inserimento dell’area in una zona F o comunque in una destinazione urbanistica per attrezzature e spazi pubblici è, in linea di principio, incompatibile con la qualificazione edificatoria del suolo ai fini indennitari.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono la qualificazione urbanistica del bene devono rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o riassumendo gli atti urbanistici e i passaggi essenziali su cui si fonda la doglianza.
- Le doglianze sulla stima dell’indennità e sulla perdita di valore della porzione residua non possono essere accolte se presuppongono la diversa qualificazione edificatoria del fondo già esclusa in fatto e in diritto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →