Cassazione Penale, Sentenza n. 16636/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (cessione di due dosi di cocaina), deducendo: 1) violazione del diritto di difesa per non aver potuto chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2025 che ha reso applicabile l'istituto anche a tale fattispecie (principio ius superveniens); 2) travisamento della prova e vizio motivazionale in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per presunte inesattezze nella valutazione delle testimonianze, distanza tra luogo della cessione e luogo del fermo, assenza di ritrovamento di stupefacente/strumenti/denaro/utenze; 3) omessa applicazione d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) nonostante elementi favorevoli emersi in dibattimento e in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (messa alla prova) la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la sentenza costituzionale era nota prima dell'udienza d'appello e l'imputato non ha formulato alcuna istanza concreta né istanza all'U.E.P.E.; la Corte ha quindi escluso la possibilità di un annullamento 'esplorativo' senza interesse attuale. Sul secondo motivo (travisamento della prova) la Corte ha ritenuto la censura riproduttiva del merito e priva dei necessari specifici elementi di travisamento macroscopico: la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta logica, coerente e adeguatamente fondata su elementi (osservazioni degli operanti, inseguimento visivo, abbigliamento, precedenti identificazioni, comportamento nel gruppo e getto delle banconote). Sul terzo motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza per interruzione della catena devolutiva: la mancata deduzione dell'art. 131-bis in appello impedisce di sollevarla per la prima volta in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma che disciplina il reato di cessione di stupefacenti; il fatto contestato è stato qualificato ai sensi di tale disposizione e la Corte territoriale ha ritenuto provata la cessione in base al compendio probatorio.
Disposizione sull'esclusione/ammissibilità della sospensione con messa alla prova; la Corte di Cassazione ha valutato la pronuncia costituzionale che ha modificato l'applicabilità dell'istituto, ma ha ritenuto che l'imputato non avesse esercitato concretamente il diritto in sede di appello né inviato istanza all'U.E.P.E., rendendo inammissibile la doglianza in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2025
Dichiarazione di parziale incostituzionalità che ha reso possibile applicare la messa alla prova anche per il reato di cui all'art. 73, comma 5; la Corte di Cassazione ha però richiamato che il diritto ius superveniens richiede comunque l'esercizio concreto del rimedio nei termini processuali utili.
Codice di Procedura Penale, art. 464-bis e ss.
Norme che disciplinano la messa alla prova e le relative procedure (istanza, U.E.P.E.); la Corte ha sottolineato che la richiesta all'U.E.P.E. è presupposto di ammissibilità e deve precedere l'istanza al giudice.
Codice di Procedura Penale, art. 192
Principi di valutazione della prova e della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che la censura sul travisamento della prova fosse inammissibile perché riproduttiva del merito e priva di specifici elementi macroscopici che dimostrassero l'errore di valutazione.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che, pur avendo natura sostanziale, la questione non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non era stata dedotta in appello ('interruzione della catena devolutiva').
Criteri per la determinazione della pena (valutati ai fini dell'eventuale riconoscimento della tenuità); il ricorrente richiamava tali parametri, ma la Corte ha ritenuto che ciò non fosse stato tempestivamente devoluto al giudice di appello.
Codice di Procedura Penale, art. 606 e art. 609
Articoli che delimitano i motivi e i limiti del ricorso per cassazione e la cognizione del giudice di legittimità; la Corte ha applicato tali norme per escludere motivi inammissibili (es.: questioni costituzionali non sollevate, questioni non dedotte in appello).
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che regola la condanna alle spese per motivi di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Costituzione, artt. 24 e 27
Richiamati dal ricorrente in tema di diritto di difesa e responsabilità personale; la Corte ha ricordato che dedurre violazioni costituzionali in cassazione è inammissibile se non è stata proposta specifica questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Non è ammesso in cassazione dedurre per la prima volta la violazione di norme costituzionali o della Convenzione EDU: tali profili devono essere proposti con la questione di legittimità costituzionale nel merito, salvo che non siano stati già dedotti nei gradi precedenti.
- La comparsa di norme o pronunce 'supervenienti' (ius superveniens) che rendono applicabili nuovi benefici richiede un esercizio concreto e tempestivo del diritto nel corso del procedimento (istanze, memorie o richiesta di rinvio); la Cassazione non può disporre un annullamento esplorativo in assenza di interesse attuale e di atti processuali che attestino la volontà di usufruire del nuovo rimedio.
- Le censure sul 'travisamento della prova' in Cassazione sono ammissibili solo se indicano specifici, macroscopici elementi di discordanza tra le risultanze probatorie e la motivazione dei giudici di merito tali da esporre un evidente errore di valutazione; non è consentito un semplice riesame del merito o la richiesta di una diversa valutazione indiziaria.
- Le questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione per effetto dell'interruzione della catena devolutiva: per poter essere esaminate in legittimità devono essere state oggetto del giudizio di appello o essere rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.
- Per la messa alla prova, l'istanza all'U.E.P.E. è presupposto essenziale: senza una formale richiesta e senza un interesse concreto dimostrato, il giudice e la Cassazione non possono procedere a valutazioni o ad annullamenti finalizzati all'ammissione all'istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16637/2026 del 09/05/2026
- Sentenza penale · 9 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16639/2026 del 09/05/2026
- Sentenza penale · 9 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16641/2026 del 09/05/2026
- Sentenza penale · 9 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16642/2026 del 09/05/2026
- Sentenza penale · 9 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16644/2026 del 09/05/2026
- Sentenza penale · 9 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16646/2026 del 09/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →