Cassazione Penale, Sentenza n. 16637/2026 del 09/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Geraci ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il 02/10/2024 con indicazione del reddito. Il Tribunale ha chiesto integrazione documentale con provvedimento notificato il 29/11/2024 fissando un termine di 30 giorni. L'interessato ha prodotto l'integrazione il 21/01/2025. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza perché, a suo avviso, era decorso il termine assegnato per il deposito. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il termine previsto dall'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002 ha natura ordinatoria e non perentoria, che la produzione tardiva dei documenti doveva poter essere acquisita (anche in sede di opposizione) e che il ritardo può solo incidere sulla decorrenza degli effetti dell'eventuale ammissione e non sull'accesso al beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. La Corte ha affermato che il termine eventualmente fissato ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002 ha natura ordinatoria e non perentoria; la mancata o tardiva produzione della documentazione non determina automaticamente la decadenza dall'istanza, ma il ritardo può solo influire sulla decorrenza degli effetti dell'ammissione (gli effetti possono decorrere dalla data del deposito della documentazione richiesta). La Corte ha inoltre richiamato la necessità che il giudice decida comunque in tempi brevi (indicazione giurisprudenziale del termine di 10 giorni quale termine entro cui il giudice deve provvedere). Infine, la Corte ha rimarcato il limite dell'impugnazione in Cassazione (art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002) ai soli profili di violazione di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 3
Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato
La norma attribuisce al giudice il potere di chiedere integrazioni e prevede la sanzione dell'inammissibilità in caso di mancata produzione; tuttavia il termine eventualmente fissato dal giudice ha natura ordinatoria (non perentoria): la mancata o tardiva produzione non impedisce in ogni caso la valutazione dei documenti in sede successiva, fermo restando che il ritardo incide sulla decorrenza degli effetti dell'ammissione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 109
Stabilisce la decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la giurisprudenza interpretata dalla Corte indica che, se la documentazione richiesta viene depositata tardivamente, gli effetti dell'ammissione possono decorrere dalla data di deposito della documentazione e non dalla data di presentazione dell'istanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99, comma 4
Limita il ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione all'ambito delle violazioni di legge e non ai meri vizi di motivazione, salvo assoluta mancanza di motivazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96, comma 2
Prevede il potere del magistrato, prima di respingere l'istanza per insufficienti elementi, di trasmettere la documentazione alla Guardia di Finanza per verifiche economico-patrimoniali; conferma la flessibilità e le modalità di accertamento della procedura di ammissione.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen. - art. 173, comma 1 (richiamato)
Richiama il principio procedurale che limita la modalità di esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione (esigenza di sintesi e limiti formali nella motivazione del ricorso), riferimento utilizzato nel testo processuale per la trattazione dei motivi.
Massime di principio
- Il termine eventualmente fissato dal giudice ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002 ha natura ordinatoria e non perentoria: la sua inosservanza non impedisce automaticamente l'acquisizione di documenti prodotti tardivamente.
- La produzione tardiva della documentazione richiesta può essere acquisita anche in sede di opposizione e il ritardo incide prevalentemente sulla decorrenza degli effetti dell'ammissione (gli effetti possono decorrere dalla data di deposito della documentazione anziché dalla data di presentazione dell'istanza).
- Nonostante la natura ordinatoria del termine, per ragioni di garanzia il giudice deve comunque provvedere sulla domanda in tempi brevi (la giurisprudenza indica il termine operativo di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza come limite entro cui il giudice deve decidere).
- La parte richiedente il gratuito patrocinio ha l'onere di collaborare e di produrre la documentazione richiesta: il mancato adempimento può comportare l'inammissibilità, ma la situazione può essere sanata mediante acquisizione tardiva, che va valutata dal giudice dell'opposizione.
- Il giudice può disporre accertamenti d'ufficio (es. trasmissione alla Guardia di Finanza) quando sussistono dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, senza che ciò escluda la possibilità di acquisire integrazioni documentali dalla parte.
- Il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che decide sull'opposizione (art. 99, d.P.R. 115/2002) è consentito prevalentemente per violazione di legge; i profili di mera motivazione sono ammissibili solo in presenza di assoluta e palese difformità o mancanza.
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