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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16641/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la pronuncia di confisca per equivalente disposta dal Tribunale di Mantova, deducendo carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione nonche inosservanza e/o errata applicazione della normativa penale in relazione all'art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Sostengono che il giudice avrebbe dovuto limitare la confisca all'importo effettivamente riferibile alla quota stralciata nella transazione tra White Star s.r.l. e Trazzi s.r.l., e che i pagamenti effettuati e la transazione dimostrerebbero l'effettiva esecuzione delle forniture e quindi l'inesigibilita di una parte del profitto fiscale contabile indicato nella consulenza acquisita dalla Guardia di Finanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili come meri reiterativi dell'istanza gia esaminata dal giudice del rinvio. Ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento resa in primo grado abbia fatto acquisire efficacia di giudicato sugli elementi fattuali concernenti la fittizieta delle operazioni, precludendo una nuova valutazione sull'ammontare del debito tributario salvo che non si deduca e provi il parziale adempimento del debito stesso. Il Tribunale di Mantova, aderendo alla quantificazione della Guardia di Finanza, aveva correttamente determinato il profitto del reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 in euro 420.822,17 e disposto la confisca per equivalente. Sono stati condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto del reato tributario; la Corte ha ritenuto dovesse essere applicata mediante confisca per equivalente sul valore del profitto quantificato.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Definisce la fattispecie di dichiarazione fraudolenta con l'uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha accolto la quantificazione del profitto derivante dall'uso di tali fatture come determinata dalla Guardia di Finanza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (vizi di motivazione, inosservanza/errata applicazione di norme); la Corte ha ritenuto le doglianze meramente reiterative e inammissibili.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'illegalita della pena; non ha portato alla riforma della misura ablativa disposta.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferito alla sentenza di patteggiamento pronunciata in primo grado; la Corte sottolinea che la sentenza di patteggiamento con motivazione contestuale ha prodotto effetto preclusivo su nuove valutazioni dei fatti oggetto di patteggiamento, impedendo ai ricorrenti di contestare nuovamente la fittizieta delle operazioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla pronuncia di condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come parametro per valutare l'assenza di colpa dei ricorrenti nell'inammissibilita del ricorso.

Massime di principio

  • Una sentenza di patteggiamento con motivazione contestuale preclude in genere la riconsiderazione dei fatti pacificati in quella sede; chi accetta il patteggiamento rinuncia a contestare la fondatezza delle imputazioni oggettive che sono state accertate.
  • La confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 puo essere determinata sulla base della quantificazione del profitto effettuata dagli organi di polizia economico-finanziaria se il giudice di merito ritiene fondate le risultanze e non vi sono prove concrete di parziale adempimento del debito tributario.
  • Il semplice riferimento a transazioni civilistiche o a pagamenti parziali non e sufficiente, da solo, a escludere la rilevanza fiscale delle fatture ritenute fittizie; occorre dimostrare che tali pagamenti hanno eliminato il vantaggio fiscale (ad esempio tramite prova del versamento totale delle imposte dovute o di effettiva imputazione a costi pagati che neutralizzino il beneficio).
  • Per ottenere una riduzione proporzionale della confisca e necessario allegare e provare il parziale adempimento del debito tributario. Solo la prova dell'effettiva diminuzione del vantaggio fiscale puo giustificare una rideterminazione della misura confiscabile.
  • Ricorsi che ripropongono questioni gia decise dal giudice del rinvio senza elementi nuovi rischiano l'inammissibilita e la condanna alle spese, con possibile aggravio per la Cassa delle ammende se non e ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso.

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