Cassazione Penale, Sentenza n. 16642/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, relativa al reato di cui all'art. 187, comma 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: l'imputato era accusato di essersi posto alla guida di un'autovettura dopo aver assunto benzodiazepine e di aver causato un incidente stradale il 7 gennaio 2025. Il Procuratore generale lamentava che il GIP aveva assolto ritenendo non provato lo "stato di alterazione" al momento della guida, mentre la modifica normativa del 25 novembre 2024 (legge n.177) ha eliminato il requisito dello stato di alterazione e richiede solo la guida dopo l'assunzione di sostanze; dunque il giudice avrebbe applicato la disciplina precedente e omesso la verifica della pericolosità concreta sulla base di elementi scientifici e oggettivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in quanto il GIP ha errato nell'assoluzione fondata sulla mancanza della prova dello "stato di alterazione" e sulla apodittica affermazione dell'impossibilità di verificarla. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Nocera Inferiore - Ufficio GIP per il prosieguo. La Corte ha richiamato la interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (sent. n.10/2026): pur non essendo necessario provare una alterazione clinica, è necessario dimostrare che la presenza, la qualità e la quantità delle sostanze siano, secondo le conoscenze scientifiche, idonee ad incidere sulle normali capacità di guida di un soggetto medio e dunque a creare un pericolo concreto per la circolazione. Ne consegue che il giudice, nel riesaminare il caso, deve valutare elementi oggettivi e scientifici (es. esami tossicologici, tipologia e quantità della sostanza, modalità di guida, dinamica del sinistro, dati clinici) per accertare la pericolosità concreta.
Norme richiamate
art. 187, comma 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
la fattispecie sussiste se si "guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope"
La norma, nella nuova formulazione, non richiede più la prova dello stato di alterazione psicofisica in senso clinico; tuttavia va interpretata nel senso che la condotta è penalmente rilevante solo se, per qualità e quantità delle sostanze e secondo conoscenze scientifiche, sia idonea a incidere sulle capacità di guida di un soggetto medio e a creare un pericolo concreto per la circolazione
legge 25 novembre 2024, n. 177, art. 1, comma 1, lett. b), nn.1 e 2
modifica che ha eliminato il riferimento allo stato di alterazione psicofisica
Ha riformulato la fattispecie penale eliminando lo stato di alterazione quale requisito costitutivo; la valutazione della pericolosità deve invece essere compiuta sulla base di elementi oggettivi e scientifici
procedura su richiesta di emissione di decreto penale
Norma che disciplina il procedimento di decreto penale usato per il proscioglimento richiesto e applicato dal GIP nella fase di merito
Sentenza Corte Costituzionale n. 10 del 2026
la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti è penalmente rilevante solo se la condotta sia concretamente idonea a creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma sia compatibile con la Costituzione purché sia interpretata nel senso di richiedere la prova della pericolosità concreta, valutando qualità e quantità delle sostanze in rapporto alle conoscenze scientifiche sull'incidenza sulle capacità di guida
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 25 comma 2, 27
Richiamate nella questione di legittimità sollevata da alcuni giudici di merito; la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione non fondata perché è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma che salvaguardi i principi invocati
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 25/11/2024 non è più necessario provare uno stato clinico di alterazione: la rilevanza penale si fonda sulla "guida dopo aver assunto" sostanze, ma va dimostrata la pericolosità concreta della condotta
- La pericolosità concreta si accerta mediante elementi oggettivi e scientifici: risultati tossicologici, tipologia e quantità della sostanza, dati clinici, modalità di guida e dinamica del sinistro vanno valutati nel loro complesso
- L'assoluzione motivata solo dall'impossibilità pratica di verificare l'alterazione (es. immediato trasporto in ospedale) è insufficiente: il giudice deve comunque verificare se esistano altri elementi utili a valutare la pericolosità
- La prova della pericolosità non richiede la dimostrazione di una alterazione clinica specifica, ma che la presenza e la concentrazione della sostanza siano, secondo le conoscenze scientifiche, idonee a incidere sulle capacità di guida di un soggetto medio
- In sede istruttoria vanno adottati tutti gli accertamenti tecnici e scientifici possibili (es. analisi ematiche/urinarie, consulenze tecniche) e va considerata la dinamica dell'incidente e il comportamento di guida come elementi probatori
- Il carico della prova sulla pericolosità concreta resta a carico dell'accusa; in assenza di elementi sufficienti il giudice può prosciogliere, ma non con motivazioni formali che ignorino la nuova interpretazione normativa e costituzionale
- Nei casi dubbi è consigliabile nominare consulenti tecnici per valutare, anche con riferimento a parametri scientifici, se la presenza della sostanza fosse idonea a compromettere le capacità di guida
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